Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse negli atti scolastici (TAR Emilia-Romagna n. 157 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso gli atti di valutazione scolastica che abbiano esaurito i propri effetti deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando il ricorrente, dopo la fase cautelare, ometta ogni ulteriore attività processuale, non compaia alle udienze pubbliche e non formuli domanda risarcitoria. Il difetto sopravvenuto di interesse si desume da indici processuali univoci, tra cui il giudicato cautelare sfavorevole formatosi su un’ordinanza di rigetto motivata dalla carenza del fumus boni iuris e non appellata. La natura temporanea degli atti impugnati e la loro rapida superazione per effetto delle successive vicende amministrative concorrono a fondare la declaratoria. La decisione non affronta il merito delle censure e non integra un accertamento sulla legittimità degli atti.
Il Fatto
I genitori di un’alunna con diagnosi di DSA, esercenti la potestà genitoriale, hanno impugnato il verbale di scrutinio finale e gli atti consequenziali con cui l’Istituto scolastico aveva disposto la non ammissione della minore alla classe successiva. Le censure vertevano sulla carenza di motivazione, sull’illogicità e sul travisamento dei fatti, valorizzando la tardività e l’inadeguatezza del PDP predisposto dall’istituto.
I ricorrenti avevano chiesto l’annullamento previa sospensiva e l’accertamento del diritto dell’alunna all’ammissione. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza non appellata. La causa è stata poi iscritta in ruolo aggiunto per verificare la persistenza dell’interesse e rinviata alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato d’ufficio una questione di rito, previamente segnalata alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., relativa alla possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Il percorso argomentativo si fonda su una pluralità di indici convergenti. Il Collegio ha valorizzato l’assenza di qualsiasi atto processuale della parte ricorrente successivo alla fase cautelare e la mancata comparizione, unitamente all’assenza di memorie e documenti, nelle due udienze pubbliche successive, nonostante la rituale comunicazione degli avvisi.
Assume rilievo decisivo la natura degli atti impugnati, per loro vocazione destinati a esaurire i propri effetti in tempi brevi e a essere superati dalle successive vicende amministrative. A ciò si aggiunge il giudicato cautelare formatosi sull’ordinanza collegiale di rigetto, motivata anche dalla carenza del fumus boni iuris, non impugnata dai ricorrenti.
Il Tribunale ha infine considerato l’assenza di domanda risarcitoria o di espressa riserva di proporla, elemento che avrebbe potuto sorreggere un residuo interesse alla decisione di merito.
Su queste basi il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con integrale compensazione delle spese di lite per sussistenza di giusti motivi. La pronuncia resta sul piano processuale e non investe la legittimità degli atti scolastici.
Nota della Redazione
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