Daspo e ampia discrezionalità: sufficienza del quadro indiziario e divieto esteso (TAR Abruzzo n. 238 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il D.A.SPO. non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, perché le esigenze di celerità connesse alla sua natura preventiva e al succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate prevalgono sull’interesse partecipativo. La misura è connotata da ampia discrezionalità e persegue la tutela anticipata dell’ordine e della sicurezza pubblica. Non esige la dimostrazione del comportamento violento oltre ogni ragionevole dubbio: è sufficiente un quadro indiziario univoco, fondato su elementi gravi, precisi e concordanti, secondo un giudizio probabilistico di elevata attendibilità. Il provvedimento ha funzione preventiva e non sanzionatoria e prescinde dalla responsabilità penale dell’interessato. L’estensione del divieto a competizioni e luoghi non richiede l’elencazione specifica, essendo sufficiente che eventi e luoghi siano determinabili, con onere del destinatario di tenersi informato.
Il Fatto
Il Questore della Provincia de L’Aquila adottava un D.A.SPO. ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 401/1989, con divieto di accesso per tre anni a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli Stati membri dell’Unione europea ove si disputino competizioni di calcio e calcio a 5, con estensione temporale di tre ore prima e tre ore dopo gli incontri e con divieto di transito nelle aree adiacenti e nei luoghi di sosta, transito e trasporto dei tifosi.
Il provvedimento si fondava sulla comunicazione di notizia di reato relativa a fatti verificatisi in occasione di un incontro di campionato dilettantistico. Il destinatario impugnava davanti al TAR Abruzzo chiedendo l’annullamento, previa sospensione, deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto dei presupposti e di istruttoria, il difetto di pericolosità e l’indeterminatezza del divieto quanto ai luoghi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. L’onere di informare tempestivamente l’interessato dell’avvio del procedimento non è sostenibile alla luce dell’urgenza connessa al succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate, che rappresentano occasione di scontro tra tifoserie, e dell’esigenza di garantire l’ordine pubblico evitando scontri e violenze sulle persone e sulle cose. La natura preventiva del provvedimento giustifica l’omissione dell’avviso.
Quanto ai presupposti, il TAR richiama l’ampia discrezionalità della misura, finalizzata ad anticipare la tutela della sicurezza con riguardo a episodi di violenza nelle manifestazioni sportive. Non è richiesta la prova certa della condotta, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità. Il provvedimento prescinde dalla responsabilità penale e ha funzione preventiva e non sanzionatoria.
Nel caso concreto il quadro indiziario risulta congruo: la dettagliata descrizione resa dall’aggredito e dai testimoni, le riprese dell’incontro e quelle acquisite sul luogo dell’aggressione, il controllo del furgone da cui gli aggressori sarebbero scesi e a bordo del quale veniva identificato il ricorrente.
Sull’estensione del divieto, il Collegio richiama l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2430 del 23 giugno 2012, secondo cui l’estrema latitudine dell’ordine del Questore è solo apparente, dovendosi intendere, in buona fede, come impedimento a essere presente o a muoversi in luoghi sensibili nei soli tempi degli eventi sportivi. La prescrizione di indicare le manifestazioni non impone l’elencazione specifica: è sufficiente che luoghi ed eventi siano determinabili, con onere del destinatario di tenersi informato. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.