Scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio anche per cessazione a domanda (TAR Sicilia n. 3658 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 integra la base di calcolo dell’indennità di buonuscita anche quando la cessazione dal servizio avvenga su domanda del dipendente, purché questi abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Le condizioni rilevanti attengono allo status soggettivo dell’interessato al momento della cessazione, non agli oneri procedimentali per l’acquisizione del beneficio. Il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non determina alcuna decadenza. Sul trattamento di fine servizio maturano gli interessi legali, ma non la rivalutazione monetaria, ove il creditore non alleghi e provi il maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ..

Il Fatto

Tre ex appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile, collocati in quiescenza a domanda dopo aver raggiunto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile, hanno chiesto all’I.N.P.S. la rideterminazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, oltre interessi e rivalutazione.

L’Istituto non ha riscontrato le istanze. I ricorrenti hanno quindi agito per l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita. L’Amministrazione si è costituita senza opporre difese di merito articolate, e la causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso richiamando per relationem le articolate ragioni della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 865 del 2022, nel medesimo senso confermata da Consiglio di Stato, sez. II, n. 10523 del 2023. La questione centrale riguarda l’avvenuta o meno abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987 e la sua incidenza sui richiami normativi.

Il percorso argomentativo muove dalla sostituzione della disposizione originaria a opera dell’art. 11, comma 1, della legge n. 231/1990. La successiva abrogazione di tale norma per effetto dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non produce la reviviscenza della previsione iniziale. Il contenuto precettivo originario è venuto meno con la sostituzione, e l’abrogazione della nuova disciplina non può leggersi come reintroduzione di quella anteriore.

Ne deriva che tutti i richiami all’art. 1, comma 15-bis devono intendersi riferiti alla disciplina dell’art. 11, comma 1, della legge n. 231/1990, ancorché l’intestazione formale resti quella originaria. Analoghe considerazioni valgono per l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1987, il cui richiamo a una disposizione abrogata resta tamquam non esset.

Il Collegio richiama inoltre il C.G.A.R.S. n. 1329 del 2022, che ha circoscritto l’applicazione dell’art. 6-bis agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121 del 1981, con esclusione della Marina militare e dell’Aeronautica. Quanto al profilo temporale, sulla scorta di Consiglio di Stato n. 1231 del 2019, l’istanza è ritenuta tempestiva: le condizioni da verificare al momento della cessazione riguardano lo status soggettivo e non gli oneri procedimentali.

Il diritto alla rideterminazione è riconosciuto con inclusione dei sei scatti nella base di calcolo, oltre interessi legali ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dal momento della maturazione del diritto sino all’effettivo soddisfo. È invece esclusa la rivalutazione monetaria, non avendo i ricorrenti allegato e dimostrato il maggior danno non compensato dagli interessi legali. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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