Statuizione in rito non forma giudicato sostanziale e domanda è riproponibile (Cons. Stato n. 20 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione con cui il giudice amministrativo dichiara l’inammissibilità della domanda di ottemperanza per ritenuta natura autoesecutiva del giudicato è pronuncia di rito, che dà luogo a un giudicato meramente formale e non sostanziale. Essa esaurisce i propri effetti nel rapporto processuale nel cui ambito è resa e non preclude la riproposizione della stessa domanda in un diverso giudizio. La mancata impugnazione di quella pronuncia da parte del dante causa dell’odierno ricorrente non è quindi idonea a fondare un difetto di legittimazione né a integrare violazione del ne bis in idem. Il giudice d’appello, accertato l’errore del primo giudice sul punto, può trattenere la causa e deciderla nel merito ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., per ragioni di economia processuale. La domanda di ottemperanza diviene tuttavia improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando i provvedimenti comunali di legittimazione dell’opera, non tempestivamente impugnati, ne cristallizzano il contenuto e rendono la demolizione non più conseguibile.
Il Fatto
I danti causa dell’appellante avevano ottenuto dal TAR Lazio, sezione staccata di Latina, l’annullamento degli atti con cui il comune aveva approvato e realizzato un edificio destinato a stazione marittima a ridosso della loro proprietà. Il ricorso per ottemperanza a quella sentenza veniva dichiarato inammissibile dal TAR, sul rilievo che si trattava di pronuncia autoesecutiva; la decisione era riformata dal Consiglio di Stato, che ordinava all’amministrazione di eseguire il giudicato, con termine e misure sostitutive.
Il manufatto non veniva rimosso. Il comune adottava invece una delibera di giunta recante il piano particolareggiato del centro storico e un provvedimento dirigenziale che legittimava l’opera ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001, motivando sull’interesse pubblico al mantenimento. L’appellante, avente causa da uno dei ricorrenti originari che non aveva impugnato la pronuncia di inammissibilità del 2012, proponeva nuova istanza di ottemperanza: il TAR la dichiarava inammissibile per difetto di legittimazione e violazione del ne bis in idem. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la sentenza impugnata ma con diversa motivazione e diversa statuizione. Richiamando un orientamento consolidato, rileva che la decisione su una questione di rito produce soltanto giudicato formale, con effetti limitati al rapporto processuale nel cui ambito è adottata, e non è idonea a spiegare gli effetti del giudicato sostanziale. La forza del giudicato sostanziale assiste infatti le sole pronunce a contenuto decisorio di merito, che statuiscono sull’esistenza delle posizioni soggettive dedotte in giudizio.
Nel caso concreto, la pronuncia del 2012 non aveva statuito sul merito dell’esecuzione: si era limitata ad affermare la natura autoesecutiva del giudicato e a dichiarare inammissibile il ricorso. Ne deriva che la mancata impugnazione di quella decisione da parte del dante causa dell’appellante non preclude a quest’ultima la proposizione della stessa domanda in un diverso giudizio. Il primo giudice ha dunque errato nel ravvisare il difetto di legittimazione e la violazione del ne bis in idem.
Accertato l’errore, il Collegio ritiene di trattenere la causa e di deciderla nel merito, senza rimetterla al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., anche per ragioni di economia processuale. Nel merito, la domanda di ottemperanza è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more del giudizio il comune ha adottato il piano particolareggiato del centro storico, che ha recepito l’opera nell’ambito della pianificazione urbanistica, e il provvedimento dirigenziale che ha legittimato il manufatto richiamando l’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001, con ampia motivazione sulle ragioni di interesse pubblico ostative alla demolizione.
Tali provvedimenti sono stati notificati all’appellante e non sono stati impugnati, al pari della delibera di giunta. La loro mancata impugnazione ne cristallizza il contenuto e rende improcedibile la domanda di ottemperanza, perché il comune ha espressamente affermato di non poter eseguire la demolizione e dall’accoglimento della domanda la ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità. Ogni questione sulla conformità dei provvedimenti comunali al giudicato resta preclusa, anche sul piano dei profili di nullità, in assenza di autonoma impugnazione. Il ricorso introduttivo è pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese del doppio grado per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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