Riserve e domanda risarcitoria nell’appalto risolto per inadempimento (Cass. civ. Sez. I n. 18264 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il ricorso che non censuri specificamente le ragioni poste a fondamento della pronuncia impugnata è inammissibile, non essendo sufficiente riproporre la pretesa disattesa in merito. In tema di appalto, la riserva di cui all’art. 54 r.d. n. 354/1895 attiene a una pretesa economica di matrice contrattuale e presuppone la persistenza e la validità del vincolo negoziale: essa opera sul piano della remunerazione dei lavori eseguiti, non su quello della risoluzione per inadempimento, che segue i principi degli artt. 1453 e 1458 cod. civ. Ai fini della condanna generica ex art. 278 cod. proc. civ. occorre accertare, sia pure in via sommaria e probabilistica, la potenzialità dannosa della condotta, restando rinviata al separato giudizio la sola determinazione quantitativa del danno.

Il Fatto

Una società di costruzioni conveniva in giudizio la committente ferroviaria per l’affidamento di lavori di rifacimento di marciapiedi, coperture di pensiline e restauro di un sottopassaggio. Lamentava che l’appalto era stato posto in essere senza un progetto esecutivo ed eseguibile e che la committente non aveva rimosso le cause ostative alla regolare esecuzione, con un andamento anomalo dei lavori. Chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento della committente, con condanna al pagamento del decimo delle opere non eseguite, dei lavori eseguiti a prezzi di mercato e dei maggiori oneri da ridotta produttività.

Il tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale della committente, dichiarava la risoluzione di diritto per inadempimento dell’appaltatrice e rigettava le ulteriori domande. La corte d’appello respingeva il gravame principale, accoglieva quello incidentale e condannava in via generica l’appaltatrice al risarcimento del danno per il mancato completamento dei lavori. Contro questa sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; il P.M. chiedeva il rigetto.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono esaminati congiuntamente. La Corte rileva che il ricorso non reca la necessaria specifica censura dei passaggi motivazionali sui quali la corte territoriale ha respinto il primo motivo d’appello. La ricorrente avrebbe dovuto dolersi non già del mancato accoglimento della domanda risarcitoria, ma del fatto che la corte avesse ritenuto l’assenza di censure specifiche in appello. Il riferimento a Cass. ord. n. 19989 del 2017, a Cass. ord. n. 4905 del 2020 e a Cass. n. 15952 del 2007 chiarisce che è indispensabile contestare la ratio decidendi della pronuncia impugnata.

La Corte osserva che il tribunale aveva trattato il tema delle riserve, con statuizione impregiudicata all’esito dell’appello, non in relazione alla risoluzione ma al profilo della remunerazione dei lavori regolarmente eseguiti. Restano quindi estranee alla ratio le censure sulla superfluità della riserva a seguito del provvedimento della committente e sulla possibilità di riserva al termine del fatto dannoso per i fatti continuativi richiamati dalla ricorrente.

La Corte ricorda che il risarcimento del danno presuppone un inadempimento imputabile: rigettata la domanda di risoluzione per mancanza di colpevolezza o per scarsa importanza, viene meno il presupposto della domanda accessoria di risarcimento, salvo che questa costituisca distinta domanda ex art. 1223 cod. civ. (Cass. n. 4489 del 1979; Cass. n. 3334 del 1973). Nella specie l’imputazione a colpa dell’appaltatrice resta impregiudicata, né è consentita la segmentazione artificiosa dell’unitario rapporto contrattuale: nei contratti a prestazioni corrispettive il giudice deve compiere una valutazione unitaria e comparativa delle condotte (Cass. n. 1554 del 1989). Non ha pertanto valenza, in questo quadro, il richiamo a Cass. n. 22275 del 2016.

Il terzo motivo è respinto. Ai fini della condanna generica ex art. 278 cod. proc. civ. non basta l’illegittimità della condotta, ma occorre accertarne la portata dannosa, sia pure in modo sommario e probabilistico (Cass. ord. n. 6235 del 2018; Cass. n. 21236 del 2018). La corte territoriale ha riscontrato tale portata nel mancato completamento dei lavori. Anche il quarto motivo, sulle spese, è respinto: il criterio di causalità/soccombenza giustifica la regolamentazione adottata (Cass. n. 25141 del 2006; Cass. n. 7625 del 2010; Cass. n. 20335 del 2004).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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