Ottemperanza e prova del pagamento: irrilevante il bonifico riferito ad altro soggetto (TAR Campania n. 4418 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato non può essere desunta da un pagamento che, per soggetto destinatario e per importo, non corrisponde alla pretesa azionata. Il magistrato amministrativo verifica la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., accertata la mancata impugnazione del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, e ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio. All’inerzia segue la nomina del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora commisurata agli interessi legali.

Il Fatto

La ricorrente, agendo quale procuratrice antistataria, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord la condanna del Comune di Casaluce al pagamento di una somma di modesta entità, oltre accessori. La sentenza n. 5226/2023 veniva notificata secondo il rito introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 e non risultava impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria.

Constatato il persistente inadempimento dell’ente locale, la creditrice proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’assegnazione di un termine, la nomina del commissario, la liquidazione del relativo compenso e la fissazione della somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la difesa del Comune, che si era costituito solo pochi giorni prima della camera di consiglio sostenendo di aver pagato e producendo un bonifico. Il Tribunale ritiene la circostanza priva di pregio, anche a prescindere dalla tardività del deposito. Il pagamento documentato riguarda infatti un soggetto diverso — il CIS Consorzio stabile — e un importo di euro 66.348,03, evidentemente estraneo alla pretesa azionata.

Ne deriva che l’ottemperanza al titolo non può dirsi provata. La decisione si fonda sulla documentazione versata in atti, dalla quale emergono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: la mancata impugnazione della sentenza, attestata dalla cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla normativa richiamata.

Il ricorso è quindi accolto nei limiti illustrati. Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate. Sul punto il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’ente di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.

Quanto al compenso del commissario, la determinazione e la liquidazione sono rinviate a successivo decreto collegiale, secondo il d.P.R. n. 115/2002 e le ulteriori fonti richiamate, con parcella da presentare a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002. Viene inoltre disposta la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso.

Le spese del giudizio sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, tenuto conto della natura delle questioni, di non particolare complessità, con attribuzione al procuratore antistatario. Il dispositivo nomina commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega a un funzionario di idonea competenza tecnica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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