Pagamento 25% ex art. 7 d.l. 95/2025 improcedibilità ricorso ripiano (TAR Lazio n. 8537 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di definizione di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, con il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con tale obbligo. Il pagamento in misura ridotta consente il conseguimento di un bene della vita (l’estinzione dell’obbligazione) diverso da quello perseguito con il ricorso (l’eliminazione dei provvedimenti impugnati), sicché il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022, recante l’approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, nonché i decreti ministeriali e le circolari che ne costituiscono il presupposto. In corso di causa, la ricorrente ha comunicato di aver aderito al meccanismo di definizione delle controversie relative al c.d. payback per le annualità 2015-2018, previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, provvedendo al pagamento del 25% di quanto originariamente addebitato e chiedendo al Tribunale di definire il giudizio con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, considera assolti gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, per gli anni 2015-2018, con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La norma precisa che l’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni predetti.

Il Tribunale ha ritenuto che l’incontestata affermazione della società ricorrente in ordine all’avvenuto pagamento, ancorché non seguita dal deposito della documentazione da parte della Regione resistente, sia idonea a determinare il venir meno del potere del giudice di pronunciarsi nel merito del ricorso, nonché di pronunciarsi nelle forme del mero accertamento dei rapporti tra le parti, attesa la preclusione di cui alla norma citata.

La Corte ha quindi escluso che possa configurarsi una cessazione della materia del contendere, dovendosi invece dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. Tale qualificazione si giustifica, in particolare, per il fatto che il meccanismo definitorio consente il conseguimento di un bene della vita (l’estinzione dell’obbligazione con il pagamento delle somme dovute in misura ridotta) diverso da quello cui il gravame era originariamente indirizzato (l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati, senza alcun pagamento).

Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con integrale compensazione delle spese di lite, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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