DASPO sportivo e fumogeno: sufficienza del criterio del più probabile che non (TAR Veneto n. 1855 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il DASPO costituisce misura di prevenzione amministrativa fondata su una valutazione prognostica di pericolosità, non su un accertamento di responsabilità penale. Per la sua adozione non è richiesta la prova della condotta oltre ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente che elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, valutati secondo il criterio del più probabile che non, consentano ragionevolmente di ascrivere la condotta al destinatario. Il sindacato del giudice amministrativo investe la sussistenza dei presupposti, la coerenza logica della prognosi, la proporzionalità della misura e l’assenza di travisamenti o di manifesta irragionevolezza. La misura non assolve una funzione sanzionatoria e non richiede che dall’episodio siano derivate lesioni o danni: è sufficiente che le concrete modalità del comportamento siano idonee a generare una situazione di allarme o di pericolo, non bastando il richiamo astratto alla tipologia dell’oggetto. La durata del divieto, rimessa all’Autorità di pubblica sicurezza entro l’intervallo di legge, è sindacabile per manifesta illogicità o sproporzione e, se supera il minimo, esige una motivazione anche sintetica correlata alla gravità del fatto o alla pericolosità del destinatario.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore di Belluno gli ha vietato, per due anni, di accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche. La misura trae origine da un episodio verificatosi il 23 febbraio 2025 nello stadio di Feltre, durante un incontro di serie D: nel settore occupato dalla tifoseria ospite veniva acceso un fumogeno che sprigionava una densa nube. L’identificazione del tifoso derivava dal raffronto tra la descrizione dell’operatore in servizio di ordine pubblico, una fotografia pubblicata su una pagina social e i rilievi della Polizia scientifica; il Questore valorizzava anche una precedente condanna definitiva per lesioni personali aggravate. Esperita la comunicazione ex art. 7, l. n. 241 del 1990, le difese del ricorrente erano ritenute inidonee e la misura veniva adottata.
Il ricorrente proponeva tre motivi: errata attribuzione della condotta e difetto di istruttoria; assenza di pericolosità del comportamento; difetto di motivazione sulla durata e violazione del principio di gradualità. Nel corso del giudizio interveniva un’ordinanza di archiviazione del G.i.p., che il ricorrente richiamava a sostegno della carenza dei presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla natura del DASPO quale misura di prevenzione amministrativa. L’accertamento che ne costituisce il presupposto non deve possedere il grado di certezza richiesto per la responsabilità penale; è sufficiente una ricostruzione sorretta da elementi gravi, precisi e concordanti, valutati secondo il criterio del più probabile che non. Il giudice richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 4675 del 2025, n. 5731 del 2021 e n. 7420 del 2020, e delimita il proprio sindacato ai presupposti, alla coerenza della prognosi, alla proporzionalità e all’assenza di travisamenti.
Quanto all’attribuzione della condotta, la Corte ritiene il quadro istruttorio coerente: l’osservazione diretta dell’operatore, la corrispondenza tra descrizione e abbigliamento, la fotografia scattata durante l’emissione del fumo — con il braccio destro sollevato avvolto dalla parte più densa della nube e un oggetto compatibile con un bicchiere nella mano abbassata — e il rinvenimento dell’artifizio ai piedi del ricorrente. La fotografia prodotta dalla difesa non smentisce tale ricostruzione, perché riproduce una nube già diffusa e, per la prospettiva, non consente di collocare il punto di emissione al suolo o dietro lo striscione. Il fotogramma successivo non documenta in quale mano il bicchiere fosse tenuto nel momento rilevante. Le dichiarazioni difensive non offrono una ricostruzione alternativa precisa e coerente: nessuno individua l’autore dell’accensione e le indicazioni sulla provenienza del fumo sono tra loro non concordanti.
L’ordinanza di archiviazione non conduce a diversa conclusione. Il Tribunale sottolinea la diversità dei parametri probatori: l’insufficienza degli elementi ai fini di una ragionevole previsione di condanna non ne esclude la rilevanza nel quadro dell’accertamento amministrativo.
Sul secondo motivo, la Corte esclude la funzione sanzionatoria della misura e richiede che le concrete modalità del comportamento siano idonee a generare allarme o pericolo, non bastando il richiamo astratto alla tipologia dell’oggetto. Il fumogeno, acceso in un settore affollato, ha ridotto sensibilmente la visibilità e impedito agli operatori di raggiungere nell’immediatezza il punto interessato. Il giudizio di pericolosità si fonda su questi effetti concreti, non sugli scenari eventuali prospettati nella relazione difensiva, e il possesso dell’artifizio resta autonomamente rilevante ex art. 6-ter della legge n. 401 del 1989. I precedenti richiamati dal ricorrente non sono sovrapponibili, riguardando usi degli artifici a distanza dalle persone.
Infine, sull’art. 6, comma 5, della legge n. 401 del 1989, la durata è rimessa all’Autorità entro l’intervallo da uno a cinque anni ed è sindacabile per manifesta illogicità o sproporzione; se supera il minimo, esige motivazione correlata alla gravità del fatto o alla pericolosità del destinatario. Le ragioni della durata biennale emergono dalla motivazione complessiva dell’atto, che considera modalità del fatto e profilo personale: la graduazione, inferiore al massimo, è esito ragionevole. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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