VIA postuma e impianti in AIA superano il vaglio di costituzionalità (TAR Toscana n. 1919 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 43, comma 6, L.R. Toscana n. 10/2010, nel testo risultante dalla modifica di cui alla L.R. n. 25/2018, non presenta profili di manifesta incostituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost. e del legittimo affidamento. La soppressione del terzo periodo, che esonerava le attività in regime di AIA dalla VIA postuma, non ha innovato il quadro di tutela già ricostruito dalla Corte costituzionale n. 209/2011: in quella decisione il giudice delle leggi aveva chiarito che il terzo periodo sottraeva gli impianti in AIA soltanto alla VIA “depotenziata” del secondo periodo, restando ferma la VIA postuma sull’intera opera prevista dal primo periodo. Ne consegue che la sottoposizione ad AIA non ha mai costituito titolo di esenzione dalla valutazione ambientale postuma, con la conseguenza che le censure relative alla natura sostanziale o non sostanziale delle modifiche sono inconferenti rispetto ad atti fondati sulla norma regionale.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un impianto siderurgico sottoposto ad AIA rilasciata dalla Provincia e poi rinnovata con validità decennale, senza che l’installazione fosse mai stata oggetto di valutazione di impatto ambientale. A seguito di un controllo ispettivo, l’autorità competente ha diffidato la società a presentare istanza di modifica dell’AIA per regolarizzare l’installazione di un sistema di aspirazione e filtrazione dei fumi, realizzato senza preventiva comunicazione.
Instaurato il procedimento di modifica, il Settore VIA regionale ha espresso un parere di non sostanzialità della modifica ai fini della valutazione ambientale, ma ha contestualmente rilevato che lo stabilimento non era mai stato sottoposto a VIA, affermando la necessità di attivare una verifica di assoggettabilità postuma. Il Settore AIA ha quindi comunicato alla società l’obbligo di procedere alla VIA postuma in via preliminare rispetto al riesame dell’AIA, sospendendo il relativo procedimento. Respinta l’istanza di autotutela, la società ha impugnato il parere e la nota conseguente, già con ricorso straordinario poi trasposto in sede giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha articolato tre motivi. I primi due muovevano dalla distinzione tra VIA postuma “patologica” e VIA postuma “fisiologica”, sostenendo che, in assenza di modifiche sostanziali, il mero rinnovo dell’AIA non integrasse la nozione di progetto e non consentisse di imporre la procedura postuma. Il terzo motivo investiva la legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 6, L.R. n. 10/2010, nel testo privato del terzo periodo per effetto della novella del 2018, per violazione dei principi di eguaglianza e tutela dell’affidamento.
Il Collegio ha ritenuto di scrutinare prioritariamente la questione di costituzionalità, perché gli atti impugnati si fondano proprio su tale disposizione. Ha quindi ricostruito la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2011, osservando che il terzo periodo non era oggetto di impugnazione e che la Consulta ne aveva dato una lettura opposta a quella proposta dalla società: esso escludeva dall’ambito applicativo la sola VIA “depotenziata” del secondo periodo, riferita alle parti non modificate, mentre restava ferma la VIA sull’intera opera o attività imposta dal primo periodo.
Da qui la conclusione che, già prima del 2018, gli impianti in AIA fossero assoggettati alla VIA postuma tout court e che il regime autorizzativo integrato non abbia mai operato come causa di esenzione. L’eliminazione del terzo periodo ha soltanto esteso a tutti gli impianti il meccanismo di distinzione tra parti incise e non incise dalle modifiche, rimesso alle autorità valutatrici. La questione è stata pertanto dichiarata manifestamente infondata.
La Corte ha aggiunto che, essendo gli atti impugnati fondati sulla norma regionale, le censure dei primi due motivi, incentrate sul richiamo alla nota ministeriale del 2022 e alla giurisprudenza eurounitaria sul mero rinnovo, risultano inconferenti: quelle coordinate ermeneutiche attengono all’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, non invocato dall’amministrazione. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese tra la società e la Regione e nessuna statuizione verso i soggetti non costituiti.
Nota della Redazione
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