Daspo per trofeo intitolato a esponente mafioso: legittima la misura di prevenzione (C.G.A.R.S. n. 332 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Daspo, introdotto dalla l. n. 401 del 13 dicembre 1989 e successive integrazioni, è misura di prevenzione amministrativa discrezionale, finalizzata a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica quando la condotta tenuta sia concretamente idonea a porre in pericolo tali valori. L’accertamento dei fatti, a prescindere dal loro rilievo penale, serve a formulare un giudizio prognostico negativo secondo la logica del “più probabile che non”, con valutazione della prova indiziaria alla stregua dei criteri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.. Intitolare un trofeo sportivo alla memoria di un soggetto notoriamente appartenente a un’organizzazione mafiosa, in un contesto ad alto rischio di condizionamento criminale, integra la fattispecie di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), l. n. 401/1989 e giustifica l’adozione della misura. La posizione apicale nell’ente organizzatore è sufficiente a fondare la piena consapevolezza e l’accettazione dei fatti, anche a prescindere dalla materiale partecipazione ai momenti tecnico-organizzativi. Il contraddittorio procedimentale non impone all’amministrazione una confutazione analitica delle deduzioni dell’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente riceveva dal Questore di Agrigento la comunicazione di avvio del procedimento volto all’irrogazione del divieto di accesso ai luoghi interessati da manifestazioni sportive. Si contestava che l’istante, insieme ad altri soggetti della medesima società sportiva dilettantistica, avesse preso parte all’organizzazione di una gara automobilistica nel cui ambito era stato istituito un trofeo intestato, tramite pseudonimo, a un esponente dell’organizzazione mafiosa, condannato per associazione mafiosa e ucciso in un agguato.

In riscontro a un’istanza di accesso, la Questura trasmetteva solo alcuni atti, rifiutando la consegna della documentazione istruttoria e, in particolare, dell’informativa di reato dei Carabinieri. L’interessato produceva una memoria, ma il Questore adottava comunque il provvedimento di Daspo. Il TAR Sicilia, Sez. I, respingeva il ricorso con sentenza n. 01475/2023; da qui l’appello, fondato sulla violazione delle norme sul giusto procedimento, sul difetto di istruttoria e sul travisamento dei fatti.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. respinge l’appello. Sul primo motivo, relativo alle regole della partecipazione procedimentale, il Collegio rileva che il contraddittorio non impone all’amministrazione una confutazione analitica delle deduzioni dell’interessato. Dal provvedimento emerge una replica specifica alla memoria difensiva, ritenuta non decisiva rispetto alla dedotta insussistenza dei fatti.

Il nucleo della decisione riguarda la qualificazione della misura. Il Daspo rientra nella categoria delle misure di prevenzione amministrative: è discrezionale e mira a tutelare ordine e sicurezza pubblica quando la condotta sia concretamente idonea a porre in pericolo tali valori. Il Collegio richiama la logica del “più probabile che non” e i criteri della prova indiziaria, con rinvio a C.G.A. n. 404 del 2021, a C.G.A. n. 85/2023 e a Cass. pen., Sez. I, n. 28592 del 2021, che definisce l’indizio come fatto certo dal quale, per inferenza logica, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto.

Nel caso concreto, gli elementi posti a fondamento del provvedimento sono idonei sotto il profilo oggettivo: il premio era pubblicizzato sul sito ufficiale della manifestazione, la consegna era prevista nella premiazione ufficiale alla presenza di emittenti giornalistiche e di una massiccia partecipazione di pubblico, l’iniziativa era stata eliminata dal sito solo dopo l’insorgere della polemica. Il soggetto intitolatario era notoriamente esponente di spicco dell’organizzazione mafiosa, già condannato e ucciso in un agguato.

Il Collegio sottolinea che esaltare la mafia intestando un premio alla memoria di un mafioso significa incitare e indurre alla violenza, integrandosi la fattispecie di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), l. n. 401/1989. La condotta assume rilievo per la pericolosità nel contesto territoriale ad alto rischio di condizionamento mafioso. Non si ritiene necessaria la produzione della nota dei Carabinieri, poiché i fatti risultano adeguatamente provati. Quanto alla posizione soggettiva, la posizione apicale nella società sportiva fonda la piena consapevolezza e accettazione dei fatti, pure a prescindere dalla materiale partecipazione. La gravità dei fatti giustifica la durata della misura. L’appellante è condannato alle spese del grado, liquidate in euro 2000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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