Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 3048 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrando tale provvedimento tra quelli contemplati dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Nel relativo giudizio l’amministrazione debitrice che non contesti specificamente il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto pagamento resta tenuta a dare esecuzione al giudicato, in applicazione del principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Il giudice amministrativo, accertata la persistente inottemperanza, ordina all’amministrazione di eseguire il titolo entro un termine e nomina commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.. Al commissario dirigente dello stesso Ministero non spetta alcun compenso, dovendosi ritenere l’attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È altresì dovuta la somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali sugli importi del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Catania aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 3.000,00, oltre accessori secondo l’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994. La sentenza, notificata in forma esecutiva il 25 settembre 2024, era divenuta definitiva per decorrenza dei termini di impugnazione, come da attestazione del 12 marzo 2025.

Il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato il 28 marzo 2025. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né documentare il pagamento. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 10 settembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato: rientra dunque tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente il giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale accerta poi il rispetto dei presupposti processuali: il termine decennale dell’art. 114, comma 1, c.p.a., il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, c.p.a. e la rituale notificazione all’amministrazione ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Nel merito, il Collegio rileva che il Ministero non ha specificamente contestato il titolo esecutivo, non ha dedotto l’idoneità dello stesso all’esecuzione e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Trova quindi applicazione il principio sull’onere della prova dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi, posti a carico di chi ha interesse ad eccepirli ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Ne deriva la sussistenza dell’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza, con la sola eccezione del capo sulle spese legali, per il quale è dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.

Il Collegio ordina pertanto l’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015. Il Collegio richiama sul punto una pluralità di decisioni conformi dei TAR, tra cui la sentenza del TAR Sicilia, sez. I, n. 2621 del 2024.

È infine accolta la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., liquidata negli interessi legali sugli importi del giudicato, decorrenti dal trentesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’esecuzione o all’insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate in € 500,00 oltre accessori e sono distratte a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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