Daspo urbano: il regolamento comunale individua l’area per delimitazione (Cass. pen. Sez. I n. 33666 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di daspo urbano, il regolamento di polizia urbana può individuare le aree sottoposte al divieto di accesso mediante perimetrazione complessiva della zona, senza elencare analiticamente le singole strade, piazze o vicoli che la compongono. La delimitazione preventiva dell’area, pur necessariamente ampia, è pienamente consentita dall’art. 9, comma 3, d.l. n. 14 del 2017, che demanda ai regolamenti locali l’individuazione di “aree urbane” e non di singoli luoghi fisici. L’elencazione certosina di ogni via, oltre a essere sostanzialmente inattuabile nel corpo di un regolamento comunale, produrrebbe l’effetto opposto di compromettere la comprensibilità e conoscibilità del divieto. È inammissibile, in sede di legittimità, il motivo che invochi la disapplicazione del regolamento sulla base di una asserita illegittimità della perimetrazione, traducendosi in una valutazione di fatto estranea al giudizio di cassazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva ritenuto il ricorrente colpevole della contravvenzione di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, per non aver ottemperato al divieto di accesso alle aree urbane emesso dal Questore, con validità di dodici mesi, in relazione al centro storico genovese.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la mancata traduzione, in lingua a lui nota, dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione diretta; la mancanza di motivazione del provvedimento questorile; l’illegittimità del regolamento di polizia urbana per l’eccessiva estensione e genericità della zona interdetta. Il Procuratore generale chiedeva il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della lingua. Il ricorrente, soggetto alloglotta, lamentava la mancata traduzione degli atti processuali. I Giudici di secondo grado avevano però fornito ampio riscontro, valorizzando la lunga permanenza in Italia, la dichiarazione di comprendere l’italiano resa nel verbale di elezione di domicilio e il tenore delle espressioni offensive rivolte ai poliziotti. La Corte rileva che la doglianza ripropone pedissequamente il motivo di gravame, già discusso e ritenuto infondato: un motivo di tal genere è aspecifico e, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conduce all’inammissibilità. La questione sulla conoscenza della lingua è tipicamente di fatto e la risposta dei giudici di merito è immune da vizi logici.
Sul secondo e terzo motivo, trattati congiuntamente per la loro unitaria scaturigine, la Corte ricorda che il daspo urbano ex art. 10 d.l. n. 14 del 2017 può essere adottato nei casi di reiterazione delle condotte di cui all’art. 9, commi 1 e 2, qualora dalla condotta possa derivare pericolo per la sicurezza.
Nella specie, l’elemento oggettivo posto a fondamento del provvedimento è costituito da fatti di ubriachezza riconducibili all’art. 688 cod. pen., realizzati nelle aree indicate dalla norma. I tre episodi sono avvenuti in luoghi che il regolamento urbano del Comune, all’art. 8-bis, riconduce tra quelli sottoposti all’operatività del successivo art. 9.
La Corte ritiene che l’indicazione preventiva e astratta delle zone tramite il regolamento comunale sia pienamente consentita. Il terzo comma dell’art. 9 d.l. n. 14 del 2017 demanda ai regolamenti l’individuazione non di singole strade, ma di “aree urbane”: il concetto rimanda all’ampia demarcazione di una zona. La perimetrazione del centro storico, delimitato da una serie di strade che lo circondano, è dunque adeguata.
Quanto alle dedotte carenze motivazionali, il provvedimento questorile è adeguatamente motivato, anche con riferimento alla pericolosità sociale del destinatario, richiamando gli episodi di ubriachezza, i comportamenti aggressivi verso i passanti e le condotte moleste in danno degli operatori. La legge non richiede una condanna per l’adozione del provvedimento. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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