Sospensione della licenza ex art. 100 TULPS come misura di prevenzione (TAR Toscana n. 282 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di pubblico esercizio disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 TULPS non ha natura sanzionatoria, ma rientra tra le misure di prevenzione. Essa è adottabile sulla base di una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione e di un giudizio probabilistico in situazioni di pericolo per l’ordine pubblico, non essendo richiesta la prova di reati o di disordini consumati all’interno del locale. La finalità della misura è impedire, attraverso la temporanea chiusura, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e prevenire il reiterarsi di siffatte situazioni. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della verifica di logicità e congruità della motivazione, non potendosi sostituire alla discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza.
Il Fatto
Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande impugna il decreto con cui il Questore della Provincia di Firenze ha sospeso, per sette giorni, l’efficacia della sua autorizzazione all’esercizio dell’attività. Il provvedimento si fonda su successivi controlli dai quali era emerso che il locale era abitualmente frequentato da soggetti gravati da numerosi precedenti di polizia, anche per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, oltre che su segnalazioni di alcuni cittadini.
Il ricorrente propone un’unica articolata censura: gli accertamenti e gli eventuali disordini richiamati dall’art. 100 TULPS sarebbero avvenuti non all’interno del locale, ma all’esterno di esso. La sola presenza di persone pregiudicate non consentirebbe di qualificare l’esercizio come ritrovo abituale delle stesse, né risulterebbe accertato un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica e il buon costume. La Questura si costituisce contestando le argomentazioni e chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso muovendo dalla qualificazione della misura. La sospensione dell’esercizio di competenza del Questore è inquadrata tra i provvedimenti di prevenzione: la sua finalità è impedire, mediante la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e prevenire il reiterarsi di siffatte situazioni, inducendo i soggetti interessati a modificare la propria condotta. Ne deriva che alla misura non può riconoscersi natura sanzionatoria.
Da tale premessa discende il regime della valutazione. L’Amministrazione dispone di un potere ampiamente discrezionale, esercitabile sulla base di un giudizio probabilistico in presenza di situazioni di pericolo per l’ordine pubblico, senza che sia necessaria la prova di fatti di reato o di disordini verificatisi dentro l’esercizio. Il Collegio richiama sul punto un orientamento che considera pressoché consolidato, citando TAR Campania, Sez. I, n. 503 del 15.05.2020, TAR Friuli, Sez. I, n. 270 del 21.07.2020 e TAR Sardegna Cagliari, Sez. I, n. 484 del 03.07.2023, oltre a Cons. Stato, Sez. III, n. 4529 del 27.09.2018 sul carattere preventivo e non sanzionatorio.
La censura del ricorrente è superata sul piano fattuale. Gli accertamenti erano stati posti in essere nel periodo di apertura del locale e i verbali documentano che più avventori identificati erano segnalati per precedenti di polizia, alcuni per violazione dell’art. 688 cod. pen. e per diversi reati. Il Collegio valorizza inoltre la circostanza che gli avventori erano stati identificati seduti allo stesso tavolo o al bancone, indizio della reciproca conoscenza tra i soggetti.
Il Tribunale non ritiene quindi decisivo il rilievo che alcuni fatti si siano verificati nella piazza antistante, osservando che sussisteva la possibilità che gli avventori si trattenessero in quel luogo anche oltre l’orario di chiusura. Le relazioni di polizia sono giudicate circostanziate e puntuali nel confermare la situazione di pericolosità del locale e l’esistenza dei presupposti per la sospensione temporanea. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.