Decadenza da concessione demaniale per canoni insoluti e non uso del bene (Cons. Stato n. 8498 del 23.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla concessione demaniale marittima è legittima quando si fondi su fatti accertati e addebitabili al concessionario, quali il mancato pagamento dei canoni e delle imposte regionali, l’inadempimento degli obblighi incombenti sul concessionario e il non uso del bene. Ciascuna di tali fattispecie, riconducibile all’art. 47 cod. nav., integra autonoma e sufficiente causa di recesso del concedente. L’affidamento non è invocabile quando l’amministrazione contesti un inadempimento successivo all’accordo di rateizzazione, che di per sé fa venir meno la fiducia accordata. La valutazione discrezionale con cui il concedente ritenga non congrue le clausole di una fideiussione difforme dal modello della garanzia a prima richiesta è ragionevole e non sindacabile nel merito.
Il Fatto
Il Comune di Cervia ha disposto la decadenza dalla concessione demaniale marittima relativa a una terrazza, unitamente all’ordine di sgombero. La società concessionaria, subentrata nella gestione, aveva chiesto e ottenuto un piano di rateizzazione dei canoni pregressi insoluti, presentando una fideiussione rilasciata da un consorzio di garanzia. Il Comune aveva ritenuto il piano non accoglibile, per l’inidoneità del garante e per le condizioni del titolo, e aveva poi adottato il provvedimento estintivo.
Il TAR Emilia Romagna ha rigettato il ricorso. La società ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 47 cod. nav., il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la lesione dei principi di proporzionalità, buona fede e legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La perdita della proprietà dell’immobile a seguito di esecuzione, e l’assegnazione della terrazza a un nuovo concessionario, non escludono l’interesse, poiché un’eventuale declaratoria di illegittimità consentirebbe di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, già richiesti in giudizio.
Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato. La decadenza si fonda su fatti incontestati, tutti addebitabili al concessionario. Il mancato pagamento dei canoni per gli anni 2011-2017 e dell’imposta regionale integra la fattispecie della lett. d) dell’art. 47 cod. nav. e, al tempo stesso, quella della lett. f), autonoma causa di recesso. Il non uso della terrazza, oggetto di atti vandalici e accessi abusivi sin dal 2014, integra la lett. b), anch’essa di per sé sufficiente.
La Corte ha escluso che lo stato di abbandono fosse giustificato dalla procedura esecutiva. La fattispecie di non uso ha carattere oggettivo, e la perdurante pendenza dell’esecuzione rivela una mala gestio proseguita anche con la nuova gestione. I presupposti di fatto escludono quindi che il potere discrezionale sia stato esercitato in modo illegittimo o disfunzionale.
Nessuna violazione dei principi di proporzionalità e buona fede: l’amministrazione si era resa disponibile all’interlocuzione procedimentale per consentire alla parte di rilevare l’attività, nei limiti della salvaguardia dell’interesse pubblico.
Il secondo motivo è stato parimenti respinto. L’affidamento invocato riguardava il rinnovo o la proroga, mentre oggetto di causa è un provvedimento di decadenza. A tutto concedere, l’affidamento sarebbe sorto dall’ammissione alla rateizzazione, ma ciò che si contesta è la mancata corresponsione delle rate, inadempimento successivo sufficiente a far venir meno la fiducia. Quanto alla fideiussione, il consorzio, iscritto all’albo dei confidi minori, non era abilitato a prestare garanzia a favore di enti pubblici; inoltre le clausole del titolo escludevano la natura di garanzia a prima richiesta e non assicuravano la certezza del credito. La valutazione discrezionale dell’ente è apparsa ragionevole.
La domanda risarcitoria è stata dichiarata infondata, mancando il presupposto dell’illegittimità dei provvedimenti. L’appello è stato rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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