Transito nei ruoli civili Difesa: obbligo motivare la sede di assegnazione (TAR Puglia n. 1553 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di transito del personale militare giudicato non idoneo al servizio incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, la determinazione della sede di prima assegnazione deve essere sorretta da una motivazione espressa, univoca e comprensibile dall’esterno, che dia conto della effettiva necessità di individuare quella determinata sede e della inesistenza di opzioni diverse e meno penalizzanti. Il transito non è assimilabile a una nuova assunzione, postulando la continuità del rapporto di impiego, e resta pertanto sindacabile dal giudice amministrativo per i profili di illegittimità. I criteri di deroga previsti dall’Annesso 2 alla circolare ministeriale, per situazioni personali gravi e per esigenze di elevata protezione sociale, vanno interpretati in via sistematica, in rapporto agli altri Annessi e senza disparità di trattamento tra Forze Armate. La prevalenza dell’interesse pubblico alla distribuzione del personale non esime l’Amministrazione dal contemperamento con le esigenze del dipendente.
Il Fatto
La ricorrente, arruolata nella Marina Militare, veniva giudicata dalla competente Commissione Medica Ospedaliera non idonea in modo permanente al servizio incondizionato e idonea all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Domandava quindi il transito nei ruoli civili e la relativa assegnazione, ma la Direzione Generale per il Personale Civile respingeva la richiesta di sede di prima assegnazione e ne individuava una diversa, non insistente nella regione di ultimo servizio.
Avverso tali determinazioni la parte proponeva ricorso, articolando censure di eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 930 cod. ord. mil. e della circolare ministeriale, nonché dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e imparzialità. Il Ministero si costituiva per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che, nel bilanciamento tra interesse pubblico alla funzionale distribuzione del personale e interesse privato del dipendente, il primo sia in linea generale prevalente. Ciò nonostante, una motivazione espressa e convincente resta necessaria ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, tanto più perché gli atti in esame incidono sulla sfera personale, familiare ed economica del dipendente con un impatto di notevolissima portata, spostando la sede di servizio a centinaia di chilometri. Non si tratta della prima assegnazione di un neo-assunto, ma di provvedimenti che postulano la continuità del rapporto di impiego: richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 8136 del 2022.
Il Tribunale valorizza quindi due pronunce del TAR Lazio, in vicende non dissimili. La prima (TAR Lazio, Roma, n. 9606/2025) ha ritenuto non pertinente la motivazione ministeriale, perché il punto 1 dell’Annesso 2 imponeva di considerare le esigenze di salute e il punto 3 le esigenze di elevata protezione sociale, potendo le difficoltà economiche integrare tale requisito. La seconda (TAR Lazio, Roma, n. 176/2025) ha ribadito la sindacabilità del transito, che non è assimilabile a una nuova assunzione.
Il Collegio fissa quindi lo standard motivazionale: i criteri dell’Annesso 2 vanno letti non atomisticamente, ma in rapporto agli Annessi riferibili anche a Esercito, Aeronautica e Arma dei Carabinieri, per evitare ingiustificate disparità di trattamento. Una lettura sistematica valorizza le possibilità di deroga e contiene l’esigenza di ripianare le carenze organiche entro il limite di posizioni effettivamente libere, senza comprimere l’interesse a privilegiare la sede di ultimo servizio o quelle limitrofe.
Richiamata infine la nota ministeriale del 5 giugno 2024, applicabile secondo il principio del tempus regit actum (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7550/2024 e Sez. VII, n. 7422/2024), il Tribunale ritiene che essa confermi la linea ermeneutica indicata e detti un regime più favorevole per il personale con profilo tecnico. Gli atti impugnati risultano perciò inidoneamente motivati, non dando conto della necessità concreta della sede prescelta né dell’inesistenza di opzioni meno penalizzanti: le censure di carente motivazione e difetto di istruttoria sono fondate.
La determinazione è quindi annullata in parte qua, con obbligo di riedizione del potere secondo le prescrizioni conformative della pronuncia. Le spese di lite sono compensate per la peculiarità della vicenda e la parziale novità delle questioni.
Nota della Redazione
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