Decadenza dalla concessione di spazio acqueo per mancato utilizzo ultra semestrale (TAR Veneto n. 746 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla concessione di spazio acqueo, prevista dall’art. 4, comma 2, del Regolamento per la circolazione acquea del Comune di Venezia per il caso di mancato regolare utilizzo protratto oltre sei mesi, si fonda su un presupposto oggettivo: la mancata utilizzazione dello spazio mediante l’ormeggio del natante autorizzato nel periodo normativamente rilevante. La violazione non si identifica con singoli episodi istantanei da verbalizzare separatamente, ma con una situazione protratta nel tempo, sicché l’Amministrazione può legittimamente fondare la propria determinazione su relazioni riepilogative degli accertamenti compiuti nel periodo di osservazione. L’eventuale situazione impeditiva prodotta da terzi non esclude l’effetto decadenziale ove il concessionario non abbia provveduto alla preventiva segnalazione e richiesta di autorizzazione esigita dalla disciplina regolamentare. L’inadempimento dell’obbligo partecipativo, con omissione di ogni tempestiva comunicazione degli impedimenti, impedisce di imputare all’Amministrazione un difetto di reazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare per voltura di una concessione di spazio acqueo destinato all’ormeggio di una gondola privata, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha disposto la decadenza dalla concessione stessa, unitamente agli atti presupposti, costituiti dalle relazioni della Polizia Locale e dall’atto di avvio del procedimento.
A fondamento dell’iniziativa ha dedotto che il mancato costante stazionamento dell’imbarcazione nel corso del periodo considerato sarebbe dipeso dal normale utilizzo, da lavori di rimessaggio e, soprattutto, dalla presenza nelle immediate vicinanze di un natante riferibile a una società controinteressata, che avrebbe reso difficoltoso e rischioso l’ormeggio. Su tali premesse ha articolato censure di eccesso di potere per insufficiente motivazione e istruttoria, per contraddittorietà della motivazione e per illogicità, lamentando che l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare i poteri repressivi verso l’asserita occupazione abusiva di terzi anziché dichiarare la decadenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, muovendo dalla disposizione regolamentare che sanziona la mancata regolare utilizzazione della concessione per un periodo superiore a sei mesi, salva la preventiva segnalazione e autorizzazione in caso di situazioni impeditive. La sequenza istruttoria è stata ritenuta lineare e sufficiente, composta dalle relazioni della Polizia Locale, dall’avvio del procedimento, dalle osservazioni del concessionario e dalla successiva nota di precisazione degli esiti del monitoraggio.
Le censure di genericità dell’istruttoria non sono state condivise. Il giudice ha chiarito che la violazione contestata non si identifica con singoli episodi istantanei da verbalizzare separatamente, bensì con una situazione protratta nel tempo, consistente nel non regolare utilizzo della concessione per oltre sei mesi. Ne consegue che l’Amministrazione poteva fondarsi su relazioni riepilogative degli accertamenti, senza redigere tanti autonomi verbali quanti erano i sopralluoghi. La nota successiva, lungi dal colmare ex post un difetto originario, si è limitata a precisare le modalità con cui l’irregolare utilizzo si è manifestato, indicando nei diversi mesi la presenza di un’unità di tipo diverso e, in un mese, la vacanza dello spazio.
Quanto al giusto procedimento, il Tribunale ha osservato che il ricorrente, ricevuta la comunicazione di avvio, ha potuto presentare osservazioni scritte, valutate dall’Amministrazione; ciò basta per ritenere rispettato il principio partecipativo, non essendo ravvisabile, in difetto di specifica previsione normativa, un generalizzato obbligo di audizione personale. Le stesse allegazioni difensive del ricorrente, che ha riconosciuto di avere spesso preferito ormeggiare altrove la gondola, confermano che il natante autorizzato non veniva stabilmente mantenuto nello spazio in concessione, né le dedotte difficoltà risultano mai state preventivamente segnalate e autorizzate.
Il secondo motivo è stato respinto perché l’addebito è rimasto sempre il medesimo — il non regolare utilizzo ultra semestrale — e la precisazione contenuta nella seconda relazione non ha convertito il procedimento in un diverso iter. Quanto al terzo motivo, l’assunto dell’ingombro provocato dal natante di terzi non ha trovato adeguato riscontro probatorio, essendo stata l’allegazione contestata dal Comune e dalla controinteressata. In ogni caso, la disposizione valorizza il dato oggettivo del mancato regolare utilizzo: una situazione di impedimento avrebbe dovuto essere tempestivamente rappresentata agli uffici, onde consentire le verifiche e l’eventuale preventiva autorizzazione. Le due evenienze — esercizio dei poteri repressivi verso occupazioni abusive e decadenza — si collocano su piani distinti, e la prima non elide il presupposto oggettivo della seconda.
Il ricorso è stato quindi respinto, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda e delle contrapposte ricostruzioni fattuali.
Nota della Redazione
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