Ottemperanza a condanna pecuniaria e penalità di mora ex art 114 cpa (TAR Calabria n. 476 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e la perdurante inerzia dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme. Essa è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Le spese della funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono per ottenere l’esecuzione della sentenza resa dalla Corte d’appello di Catanzaro, che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento, in favore di ciascuno, di importi tra euro 85.000 e euro 90.000, oltre interessi dalla pubblicazione al soddisfo. Il titolo era passato in giudicato a seguito del rigetto dell’opposizione in Cassazione proposta dall’amministrazione. Il Ministero, ritualmente notificato, non si è costituito.

Decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione senza alcun adempimento, i ricorrenti propongono ricorso per ottemperanza ex artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., chiedendo altresì la condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il titolo è passato in giudicato e che la notificazione è stata validamente eseguita all’indirizzo PEC risultante dal registro IPA. Dalla notificazione è decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 della legge n. 669/1996, condizione necessaria per l’azione di ottemperanza, come confermato da Consiglio di Stato, sez. V, n. 2257 del 2015 e sez. IV, n. 1772 del 2015.

Sul piano dell’onere probatorio, il giudice osserva che l’amministrazione non ha dimostrato di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, come era suo onere secondo Cass. SS.UU. n. 12533/2001. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.

Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ne riconosce l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 25 giugno 2014 e la novella di cui al comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208/2015. La penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo ovvero all’insediamento del Commissario ad acta, che fa perdere all’amministrazione il potere di eseguire il giudicato.

Il Collegio ordina quindi all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un Commissario ad acta individuato dal Segretario Generale del Ministero della Salute, senza compenso. Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001. Le spese del giudizio sono liquidate in favore del difensore distrattario, con possibilità che il Commissario provveda al loro pagamento in caso di ulteriore inerzia, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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