Decadenza dai contributi AGEA caducata per vizi derivati dall’interdittiva annullata (TAR Sicilia n. 4231 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Organismo Pagatore dispone la decadenza dai contributi erogati e intima la restituzione delle somme, fondato in via esclusiva sull’informativa antimafia interdittiva del Prefetto, è travolto dai vizi derivati dell’atto presupposto. Se l’interdittiva viene annullata dal giudice amministrativo d’appello, l’atto conseguente, privo di autonoma motivazione, deve essere annullato per sopravvenuto difetto di motivazione. L’annullamento opera nei limiti dell’effetto conformativo, rimettendo all’amministrazione la nuova disamina dell’insieme degli elementi fattuali, senza che il giudice possa sostituirsi alla valutazione discrezionale spettante alla pubblica amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente ha percepito dall’AGEA contributi per la campagna 2018, corrisposti sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. Le verifiche antimafia, collegate a un protocollo di legalità e all’art. 83, comma 3-bis, del codice antimafia, avevano fatto emergere un quadro indiziario sfavorevole in capo all’amministratore e ai soci. Il Prefetto adottava quindi l’informativa interdittiva del 18 maggio 2021.

Con provvedimento del 10 agosto 2021 il direttore dell’Ufficio Monocratico dell’Organismo Pagatore disponeva il divieto di percepire contributi e intimava la restituzione di oltre 54.000 euro. La società impugnava l’atto deducendo l’illegittimità per vizi derivati dall’interdittiva, a sua volta impugnata con separato ricorso. Il giudice d’appello annullava l’interdittiva, e su questa sopravvenienza si fonda la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il rapporto di derivazione tra i due provvedimenti. L’atto AGEA impugnato si fonda, sul piano motivazionale, in modo esclusivo sulle ragioni poste a base dell’interdittiva prefettizia. Una volta caducato l’atto presupposto, per logica e razionale dinamica di derivazione diretta, anche il provvedimento consequenziale deve essere annullato per le stesse ragioni e nei medesimi limiti.

Il Tribunale richiama testualmente la decisione del C.G.A.R.S. che ha annullato l’informativa antimafia. In quella sede è stato valorizzato con valenza dirimente l’errore in punto di fatto contenuto nella motivazione: risultava accertato che nessuna misura cautelare era stata richiesta né applicata nei confronti di uno dei soggetti richiamati. Tale dato non veritiero costituiva l’incipit e lo snodo fondamentale del giudizio prognostico, rendendo illogica la formulazione dello stesso, caratterizzato per sua natura dalla logica inferenziale.

La Corte amministrativa ha escluso che la motivazione potesse reggersi sul modello del provvedimento plurimotivato: l’elemento fattuale non vero costituiva l’ancoraggio del rilievo indiziante degli ulteriori elementi elencati. Ne deriva che la sussistenza di sufficienti elementi indiziari non è adeguatamente dimostrata rispetto alle risultanze effettivamente sussistenti.

Il Tribunale chiarisce i limiti del proprio sindacato. La verifica circa l’adozione del provvedimento anche in assenza dell’elemento non veritiero non può essere compiuta in via ipotetica dal giudice, trattandosi di valutazione ampiamente discrezionale affidata dalla norma attributiva del potere esclusivamente al Prefetto. Diversamente opinando, il giudice amministrativo finirebbe per sostituirsi alla pubblica amministrazione.

Alla stessa stregua il Collegio dispone l’annullamento del provvedimento impugnato per sopravvenuto difetto di motivazione, rimettendo all’amministrazione resistente la nuova disamina dell’insieme degli elementi fattuali, alla luce delle eventuali determinazioni del Prefetto. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con compensazione delle spese di lite in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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