Ottemperanza al giudicato e penalità di mora: esclusa per vincoli di bilancio (TAR Sicilia n. 4230 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato amministrativo, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., il giudice accerta la rituale notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 e la persistente inottemperanza dell’ente. Sussiste l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo, detratte le somme già versate, entro il termine fissato dal Collegio. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va disposta quando il titolo riconosce già interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo e l’inadempimento dipende da vincoli normativi e di bilancio. Le spese di precetto non sono dovute, essendo l’uso di strumenti esecutivi alternativi imputabile alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ragusa, con il quale era stato ingiunto al Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa il pagamento di 225,00 euro oltre accessori, quale procuratore antistatario. La deducente ha domandato, per il caso di perdurante inadempienza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora, con vittoria di spese.

L’amministrazione intimata non si è costituita. Il ricorso è stato posto in decisione alla camera di consiglio del 17 dicembre 2024, con richiesta di ottemperanza al titolo esecutivo rimasto non eseguito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto la procedura ritualmente incardinata, per essere stato notificato il titolo esecutivo e dichiarata l’esecutorietà del decreto ingiuntivo. Ha verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’azione esecutiva verso la Pubblica Amministrazione.

Accertata la persistente inottemperanza, il giudice ha affermato l’obbligo dell’ente di corrispondere il credito entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, detratte le somme già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del ricorso. Ha escluso la rifusione delle spese di precetto, poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 114 c.p.a. resta imputabile alla libera scelta del creditore.

Decorso infruttuosamente il termine, il Collegio ha previsto l’intervento in via sostitutiva, su istanza di parte, di un commissario ad acta nell’ulteriore termine di novanta giorni, individuato nel Segretario generale del Comune di Ragusa o in altro funzionario delegato in possesso della necessaria professionalità.

Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio non l’ha fissata. Ha valorizzato, da un lato, il riconoscimento nel titolo di interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo; dall’altro, le specifiche difficoltà dell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica, richiamando TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in 200,00 euro oltre accessori, tenuto conto della natura della controversia assimilabile alle procedure esecutive mobiliari e del carattere seriale della stessa. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa nota specifica da presentare, ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico, secondo il richiamo a Cass. civ., sez. II, n. 28952/2011.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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