Abuso su suolo demaniale: si applica l’art. 35 e non l’art. 31 (TAR Sicilia n. 4225 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli interventi edilizi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in totale o parziale difformità dallo stesso, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici sono disciplinati dall’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 e non dall’art. 31 del medesimo testo normativo. L’ente proprietario del suolo non è destinatario dell’ordine di demolizione e di ripristino, essendo prevista a suo favore una mera comunicazione con funzione conoscitiva dell’iniziativa repressiva comunale. Il rimedio sanzionatorio applicabile è il solo ordine di demolizione, con esclusione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e dell’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria. La specialità della disciplina esclude in radice ogni possibilità di sanatoria.

Il Fatto

L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Sicilia, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto all’Erario dello Stato, quale attuale proprietario, di sospendere, demolire e ripristinare lo stato dei luoghi in relazione a tre capannoni adibiti a stalla, realizzati in assenza di titolo edilizio, di autorizzazione sismica, paesaggistica e idrogeologica. Il terreno su cui insistono i manufatti è pervenuto allo Stato a seguito di sentenza di confisca emessa dal Tribunale, divenuta irrevocabile, con immissione nel possesso dell’Agenzia nel maggio 2021.

Il provvedimento comunale, adottato sul presupposto dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, conteneva le avvertenze in tema di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, immissione nel possesso, trascrizione e sanzione pecuniaria. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto che il Comune non avrebbe potuto adottare l’ordinanza ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Essendo il suolo di proprietà dello Stato, trovava applicazione l’art. 35 del medesimo decreto, vigente ratione temporis, che disciplina gli interventi eseguiti su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato. Il Tribunale richiama il condiviso orientamento secondo cui l’abuso su suolo statale determina l’applicazione della disciplina speciale (Cons. Stato, sez. VII, n. 1653 del 2024).

Da ciò discendono due conseguenze. Anzitutto, l’Erario dello Stato, quale proprietario del terreno, non poteva essere destinatario dell’ingiunzione a demolire e a ripristinare. L’art. 35 prevede che all’ente proprietario sia data comunicazione dell’iniziativa repressiva, con funzione meramente conoscitiva, il che palesa che lo stesso ente non può essere destinatario dell’ordine (Cons. Stato, sez. IV, n. 2266 del 2011).

In secondo luogo, il Comune non poteva prevedere conseguenze ulteriori. Per costante indirizzo, in caso di illecito edilizio su suolo pubblico l’art. 35 prevede quale unico rimedio sanzionatorio l’ordine di demolizione (Cons. Stato, sez. VI, n. 10509 del 2023). La disciplina speciale non contempla l’irrogazione di sanzioni pecuniarie (Cons. Stato, sez. VI, n. 10336 del 2022) e conduce all’esclusione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, che causerebbe il depauperamento del patrimonio statale (TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 5242 del 2023).

Infine, l’ordinanza di demolizione e ripristino, se da un lato costituisce unico e doveroso provvedimento sanzionatorio, dall’altro esclude in radice ogni possibilità di sanatoria (TAR Sicilia, Catania, sez. II, n. 2467 del 2023).

Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e declaratoria di irripetibilità delle spese di lite in ragione della natura soggettiva delle parti e della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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