Sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale nelle controversie sulla non ammissione (TAR Toscana n. 274 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva, allorché il ricorrente dichiari in udienza di non avere più interesse alla decisione, è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenuta caducazione dell’interesse sostanziale non preclude al giudice la regolazione delle spese, che avviene secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutata alla stregua del prevedibile esito del giudizio. Il riconoscimento dell’infondatezza delle contestazioni, emergente dall’esito delle due ordinanze emesse in fase cautelare, giustifica la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle amministrazioni resistenti.
Il Fatto
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale su una minore frequentante la classe della scuola secondaria di primo grado impugnavano la delibera con cui il Consiglio di Classe aveva disposto la non ammissione della figlia alla classe successiva, rilevando cinque insufficienze e gravi lacune di preparazione, nonostante l’adozione di un Piano didattico personalizzato con misure dispensative e compensative.
I ricorrenti deducevano sviamento di potere, difetto di motivazione, violazione del patto formativo e della normativa in materia di disturbi specifici dell’apprendimento. La domanda cautelare era respinta dalla Prima Sezione del T.A.R. con ordinanza 9 settembre 2022, n. 514, e il diniego diveniva definitivo per effetto di Cons. Stato, sez. VII, ord., 23 novembre 2022, n. 5531. All’udienza pubblica il patrocinio dei ricorrenti chiedeva la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la parte ricorrente, nel corso dell’udienza pubblica, ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Su tale premessa, il giudizio non può che concludersi con la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, venuto meno l’interesse sostanziale alla pronuncia di merito.
La caducazione dell’interesse non impedisce al giudice di provvedere sulle spese processuali. Il Collegio richiama il criterio della soccombenza virtuale, invocando a sostegno T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 marzo 2024, n. 1527 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 18 novembre 2022, n. 15341. Tale criterio consente di addossare l’onere delle spese alla parte la cui domanda, ove esaminata nel merito, sarebbe stata verosimilmente respinta.
Nel caso concreto, il giudice valorizza il riconoscimento dell’infondatezza delle contestazioni dei ricorrenti, quale emerge dalle due ordinanze intervenute nella fase cautelare. Esse avevano già escluso la sussistenza di utili spazi di recupero per le carenze formative della minore e avevano ritenuto la ripetenza dell’anno conforme all’interesse prioritario al recupero delle dette carenze.
Alla luce di tali elementi, le spese di giudizio delle amministrazioni resistenti sono poste a carico dei ricorrenti e liquidate nella misura di € 2.000,00, come da dispositivo. La sentenza dispone inoltre, ai sensi dell’art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 6, paragrafo 1, lett. f), Reg. UE 2016/679, l’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
Nota della Redazione
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