Decadenza dagli incentivi CAR e difformità dichiarative rilevano in senso oggettivo (Cons. Stato n. 2576 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di cogenerazione ad alto rendimento, la non veridicità della dichiarazione resa dall’operatore in sede di richiesta di riconoscimento rileva nella sola dimensione oggettiva, cioè come divergenza tra quanto dichiarato e la situazione reale dell’unità, e non richiede accertamenti sull’elemento soggettivo del dichiarante, non vertendosi in tema di sanzioni ma di concessione di benefici economici. Integrano pertanto l’ipotesi di cui all’art. 11, comma 3, D.M. 5 settembre 2011 sia la difformità tra rappresentazione e realtà accertata in sede ispettiva, sia la dichiarazione che risulti implicitamente falsa perché incompatibile con i dati tecnici presupposti. Ne deriva l’annullamento del beneficio per tutti gli anni sui quali la difformità ha prodotto effetti, con recupero delle somme erogate, non essendo invocabile il comma 4 della medesima disposizione, che presuppone mere avarie o carenze strumentali non imputabili all’operatore. I metodi di misurazione diversi da quelli fissati dai decreti ministeriali e dalle linee guida di settore non sono ammessi.
Il Fatto
Due società, l’una controllata dall’altra, hanno ottenuto dal Gestore dei Servizi Energetici il riconoscimento quale cogenerativo ad alto rendimento per un’unità di cogenerazione, con riferimento all’anno di rendicontazione 2012, e hanno beneficiato dei connessi certificati verdi. L’impianto è stato poi ceduto alla controllata.
Nel 2016 il Gestore avvia una verifica, con sopralluogo, e contesta due profili: l’impiego della valvola di by pass della turbina a vapore anche in fase di avviamento, a fronte della dichiarata utilizzazione nelle sole condizioni di avaria, con mancanza dei dati orari di apertura per il 2012; e la misurazione del volume di gas a 0°C a fronte di PCI riferiti alle condizioni standard di 15°C. All’esito del contraddittorio annulla il riconoscimento e chiede la restituzione dei benefici. Il TAR Lazio respinge il ricorso; segue appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di soprassedere sulle eccezioni preliminari di acquiescenza e di carenza di lesività della nota di recupero, perché l’appello è infondato nel merito. La sentenza fissa anzitutto i fatti non contestati: la valvola si è aperta anche in condizioni ordinarie, i dati orari mancano, il volume di gas è stato rilevato a 0°C mentre i bollettini SNAM esprimono il potere calorifico a 15°C.
Su questa base cade il primo gruppo di censure. La nettezza dell’originaria dichiarazione sull’uso della valvola nei soli casi di avaria non si concilia con ulteriori aperture in condizioni ordinarie; e chi dichiara di usare il PCI espresso alle condizioni ISO standard afferma implicitamente di misurare il gas a 15°C. Le due difformità dichiarative sono dunque integrate.
Il Collegio qualifica la fattispecie sotto l’art. 11, comma 2, D.M. 5 settembre 2011, che attribuisce al Gestore il potere ispettivo, e il comma 3, che sanziona le difformità accertate con l’annullamento del beneficio e il recupero. La distinzione dal comma 4 è netta: solo questa seconda norma riguarda avarie e malfunzionamenti dei misuratori, non prevedibili e indipendenti dalla volontà del gestore, mentre il comma 3 presuppone difformità strutturali sottaciute o dichiarazioni inveritiere. Qui la difformità è rilevante e capace di effetti sull’intera produzione annuale.
La Corte ribadisce, richiamando la propria giurisprudenza, che i criteri di misurazione sono soltanto quelli fissati dalla normativa e dalle linee guida, non essendo ammessi metodi equivalenti, che introdurrebbero margini di discrezionalità tecnica incompatibili con l’esigenza di criteri oggettivi e uguali per tutti gli operatori. La non veridicità della dichiarazione opera sul piano oggettivo, in forza del principio di autoresponsabilità e della par condicio tra aspiranti ai benefici.
Il motivo sull’asserita retroattività è respinto: il decreto del 2011 consente espressamente domande per annualità anteriori, e chi se ne avvale accetta la disciplina richiamata. Quanto alla richiesta di restituzione, si tratta di atto dovuto ed esecutivo, privo di autonoma volontà provvedimentale. Infine, la relazione tecnica prodotta solo in giudizio resta estranea al procedimento e non può condizionare il sindacato di legittimità; non residuano fatti complessi, con conseguente irrilevanza di CTU o verificazione. L’appello è rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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