Cessazione della materia del contendere sul trasferimento ex art. 33 (TAR Lombardia n. 2987 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. quando l’amministrazione, in corso di giudizio e a seguito di ordinata rivalutazione, accolga l’istanza di trasferimento ex art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 avanzata dal dipendente pubblico per l’assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità. La sopravvenienza del provvedimento favorevole, idoneo a soddisfare in via piena l’interesse sostanziale del ricorrente, priva la controversia di oggetto, non residuando alcuna utilità nella prosecuzione del giudizio. La compensazione delle spese è giustificata dalla natura della controversia e dalla peculiarità del caso, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’amministrazione, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente, agente della polizia di Stato in servizio presso una sezione Polstrada, ha impugnato il diniego opposto alla domanda di trasferimento presso la Questura di una diversa provincia, formulata ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 per l’assistenza alla madre, affetta da invalidità al 100% e riconosciuta in situazione di gravità.

Il diniego si fondava sulla presenza di altro familiare, la sorella, in grado di prestare assistenza. L’istanza cautelare veniva respinta in ragione di tale rilievo. Il ricorrente ha riproposto la domanda ex art. 58, comma 1, cod. proc. amm., allegando circostanze sopravvenute sull’effettiva disponibilità della sorella. Il Tribunale, con ordinanza n. 305/2024, ha ordinato all’amministrazione un motivato riesame, ritenendo le circostanze potenzialmente idonee a incidere su uno dei presupposti del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto dell’esecuzione dell’ordinanza: il Ministero, con provvedimento del 20.06.2024, ha accolto l’istanza e disposto il trasferimento con effetto immediato presso la sezione Polizia Stradale richiesta.

All’udienza di merito la difesa del ricorrente ha dichiarato a verbale l’intervenuta sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale.

Il Tribunale ha quindi applicato l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., dichiarando la cessazione della materia del contendere. La decisione si fonda sul rilievo che l’amministrazione si è determinata favorevolmente sull’istanza, disponendo il collocamento presso una sede compatibile con le esigenze assistenziali evidenziate.

Sul piano delle spese, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti, valorizzando la natura della controversia e le peculiarità del caso concreto. Ha invece posto a carico dell’amministrazione la rifusione del contributo unificato, con distrazione a favore del difensore antistatario.

La sentenza ordina l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa e la cancellazione delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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