Decadenza dall’assegnazione del lotto PIP per inerzia ultraventennale (Cons. Stato n. 9791 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’assegnazione di un lotto in area P.I.P., la decadenza per inosservanza dei termini convenzionali previsti a pena di decadenza costituisce esercizio di un potere legittimo della p.a. ove l’inadempimento all’obbligo di avviare l’attività produttiva sia grave e di lunga durata. Il tardivo pagamento dei canoni e la successiva presentazione dell’istanza di titolo edilizio non elidono la gravità dell’inadempimento maturato per quasi un ventennio. La condotta di tolleranza dell’amministrazione non fonda alcun affidamento tutelabile, né la decadenza richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo. Le censure di difetto di motivazione e di istruttoria sono infondate quando il provvedimento si fondi su valutazioni plurime e risulti inoppugnabile la violazione del termine per richiedere il titolo abilitativo.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale riceveva in assegnazione un lotto in area P.I.P. e sottoscriveva una convenzione con il Comune, che disciplinava modalità e termini di utilizzazione dell’area. L’art. 2 della convenzione obbligava l’assegnatario a richiedere il titolo edilizio entro sei mesi dalla stipula, a pena di decadenza.
L’interessato utilizzava il lotto per stoccaggio e logistica e solo dopo quasi venti anni presentava istanza di permesso di costruire. Seguiva una comunicazione di accertamento, la richiesta di rateizzazione dei canoni e il pagamento delle prime due rate. Il Comune, con decreto dirigenziale, dichiarava la decadenza dall’assegnazione e la risoluzione della convenzione. Il TAR Campania respingeva il ricorso; l’appellante insisteva per la riforma.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. In via preliminare il Collegio rileva che i primi quattro motivi sono inammissibili: proposti solo in appello, essi violano il divieto dei nova di cui all’art. 104 c.p.a., poiché in primo grado il ricorrente aveva contestato esclusivamente il difetto di istruttoria e di motivazione e non la carenza di base legale della decadenza.
Il Collegio esclude, in ogni caso, la configurabilità di una nullità della convenzione per asserita difformità rispetto allo schema approvato. La convenzione è riconducibile all’accordo sostitutivo di provvedimento di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 241 del 1990; l’eventuale clausola illegittima integra, al più, cattivo esercizio del potere e non difetto assoluto di attribuzione. Lo schema risulta peraltro conforme alle previsioni del P.I.P.
Sul merito delle censure superstiti, la Corte ritiene dirimente la gravità dell’inadempimento. L’art. 2 della convenzione imponeva di richiedere la concessione ad edificare entro sei mesi, mentre l’istanza è giunta dopo quasi un ventennio. L’utilizzo del lotto per stoccaggio e logistica è irrilevante, poiché la convenzione prevedeva la costruzione di un capannone industriale mai realizzato.
Il pagamento dei canoni, per quanto tardivo, e le iniziative successivamente assunte non superano la gravità del ritardo. La tolleranza serbata dall’amministrazione durante l’istruttoria non ingenera un affidamento tutelabile. I motivi di salute e le misure pandemiche, oltre a essere tardivamente dedotti, non giustificano un ritardo ventennale.
La Corte richiama la finalità dell’art. 27 della legge n. 865 del 1971: l’assegnazione a prezzi inferiori a quelli di mercato è strumento di incentivo per la realizzazione di stabilimenti produttivi. Un’inerzia protratta per quasi venti anni è oggettivamente incompatibile con tale scopo e rende doveroso il provvedimento comunale. Le spese seguono la soccombenza verso il Comune e sono compensate con la società controinteressata.
Nota della Redazione
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