Ordine di demolizione in fascia fluviale e giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (TAR Lazio n. 209 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 143 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, appartengono alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi dell’amministrazione in materia di acque pubbliche. Il criterio discretivo è quello dell’incidenza diretta e immediata del provvedimento sul regime delle acque: è irrilevante la natura sanzionatoria edilizia del potere concretamente esercitato dal Comune, dovendosi invece accertare se l’atto incida sul normale deflusso delle acque. Un ordine di demolizione di opere realizzate nella fascia di rispetto di dieci metri da un corso d’acqua demaniale, finalizzato a reprimere violazioni della fascia fluviale e ad assicurare il regolare scorrimento delle acque, radica la giurisdizione del giudice speciale e determina l’inammissibilità del ricorso davanti al giudice amministrativo per difetto di giurisdizione.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un impianto per il trattamento e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, autorizzato con A.I.A. regionale e oggetto di successivi provvedimenti di modifica sostanziale. All’esito di accertamenti dei Carabinieri Forestali, nell’ambito di un procedimento penale, emerge che parte dell’impianto insiste sul fosso demaniale o nelle sue immediate adiacenze.

Il Comune, constatata l’assenza dell’autorizzazione idraulica e l’inedificabilità della fascia di dieci metri ai sensi dell’art. 96 del R.D. 523/1904, ingiunge la demolizione delle opere. La Regione avvia il riesame dell’A.I.A., ne sospende l’attività per il superamento dei parametri dello scarico e, infine, conclude negativamente il riesame, inibendo l’esercizio dell’impianto. La società impugna i provvedimenti con ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento previa sospensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione di giurisdizione sull’ordine di demolizione, rilevando che il richiamato art. 143 del R.D. n. 1775/1933 devolve alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi avverso i provvedimenti definitivi in materia di acque pubbliche. Il criterio applicato è quello dell’incidenza, che rende superfluo il riferimento alle finalità dell’atto.

Secondo l’orientamento richiamato, sussiste la giurisdizione del giudice speciale per i provvedimenti che incidono in maniera diretta e immediata sul regime delle acque, anche quando si tratti di ordini di demolizione finalizzati a reprimere violazioni della fascia di rispetto fluviale. Il Collegio ritiene irrilevante la natura sanzionatoria edilizia del potere comunale: ciò che conta è l’impatto dell’atto sul deflusso del corso d’acqua, potenzialmente pregiudicato dalle opere nella fascia di tutela. Il ricorso introduttivo è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione, con gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.

Il primo ricorso per motivi aggiunti, diretto contro la sospensione dell’attività ex art. 29-decies, comma 9, lett. b), del D.lgs. 152/2006, è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: il provvedimento ha natura interinale e il suo annullamento non consentirebbe comunque l’esercizio dell’impianto, essendo il riesame concluso negativamente.

Quanto ai secondi motivi aggiunti, il Collegio reputa infondato il difetto di istruttoria: il diniego regionale si fonda sulla portata dirimente dell’esistenza di opere nella fascia di rispetto prive della prescritta autorizzazione, il che rende irrilevante l’approfondimento degli ulteriori profili tecnici. La tesi dell’avvenuta autorizzazione del tombamento nell’ambito dell’A.I.A. non è condivisibile, poiché l’autorizzazione di cui al R.D. n. 523/1904 non è prevista nell’elenco dell’Allegato IX alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, che individua i titoli sostituiti dall’A.I.A.

Una volta archiviato il profilo delle criticità funzionali, la questione delle opere abusive resta insuperabile, e ciò rende prive di pregio le censure di contraddittorietà rispetto al parere di ARPA Lazio e di violazione del principio di proporzionalità. La sanatoria non è configurabile per la maggior parte delle opere: manca la positiva conclusione del procedimento ex art. 36 d.P.R. 380/2001, mentre è irrilevante la SCIA relativa alla sola vasca di prima pioggia, persistendo la mancanza di autorizzazione per le altre opere. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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