Preavviso di rigetto necessario nel diniego del permesso di soggiorno per lavoro (TAR Toscana n. 1660 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che non sia preceduto dal preavviso di rigetto è illegittimo per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il contraddittorio procedimentale consente allo straniero di rappresentare gli sviluppi della propria situazione lavorativa, anche sopravvenuti rispetto alla presentazione della domanda, e impone all’amministrazione di valutarli prima di decidere. L’omesso preavviso determina un vizio procedimentale che si riflette sul contenuto del provvedimento, perché impedisce quella valutazione. L’annullamento del diniego del Questore travolge per derivazione il conseguente ordine di espulsione del Prefetto. La questione dell’imputabilità al richiedente delle inadempienze del datore di lavoro originario resta assorbita dal vizio procedimentale, che il giudice esamina con priorità logica.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, sulla base di un nulla osta richiesto da una ditta e di un contratto di soggiorno sottoscritto in Prefettura. La pratica, originariamente avviata presso altra Questura, era poi pervenuta alla Questura di Grosseto. Il Questore respingeva l’istanza rilevando che il rapporto di lavoro non si era di fatto mai concretizzato: mancava la documentazione del lavoro svolto, non risultavano comunicazioni obbligatorie di assunzione per il 2023 né contributi INPS versati dalla ditta.

Il Prefetto adottava quindi l’ordine di espulsione. Il ricorrente impugnava entrambi gli atti deducendo di essere stato assunto dalla ditta, di avervi lavorato e di essersi poi dimesso per trasferirsi in Toscana, dove aveva trovato occupazione stabile presso altro datore. Lamentava inoltre l’omesso preavviso di rigetto, che gli avrebbe consentito di rappresentare tali circostanze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’ordine di esame dei motivi e richiama il principio dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 27 aprile 2015. Poiché la seconda censura deduce un vizio del contraddittorio procedimentale che ha impedito all’amministrazione di valutare i fatti allegati con il primo motivo, essa va scrutinata per prima sul piano logico. Il vizio procedimentale, in altri termini, condiziona la stessa possibilità di apprezzare le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente.

Su questa base il ricorso è accolto. Il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non essendo stato preceduto dal preavviso di rigetto. Il Tribunale sottolinea che in quella sede il ricorrente avrebbe potuto illustrare gli sviluppi della propria situazione lavorativa e consentire all’amministrazione di valutarli. Il vizio non è dunque meramente formale: incide sulla completezza dell’istruttoria e sulla consapevolezza della decisione.

Da ciò deriva l’annullamento del decreto di diniego del Questore e la caducazione automatica degli atti conseguenti, tra cui l’ordine di espulsione adottato dal Prefetto. Il Collegio non esamina nel merito la questione dell’imputabilità al ricorrente del ritardo nell’assunzione o delle omissioni contributive della ditta originaria, perché superata dal vizio procedimentale.

Le spese di lite sono compensate, avuto riguardo alla fattispecie nel suo complesso. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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