Revoca del nulla osta per carenza di legittimazione e motivazione postuma (TAR Toscana n. 1438 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro rilasciato con la procedura semplificata di cui all’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022 è subordinata al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi indicati dagli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998. La mera presentazione dell’istanza da parte di un soggetto privo di legittimazione all’uso delle credenziali dell’associazione di categoria non integra alcuno di tali elementi e non giustifica l’atto di ritiro. La motivazione postuma, introdotta dall’amministrazione nel corso del giudizio, è inammissibile, perché la motivazione del provvedimento ex art. 3, legge n. 241/1990 costituisce presidio di legalità sostanziale non surrogabile in sede processuale.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle pulizie e agricolo chiedeva, in qualità di datore di lavoro, il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in favore di numerosi cittadini extracomunitari. L’istanza era trasmessa da un soggetto incaricato, presidente di un’unione di categoria convenzionata con una confederazione agricola, che utilizzava le credenziali informatiche di quest’ultima. Alla domanda era allegata l’asseverazione del consulente del lavoro ai sensi dell’art. 44 d.l. n. 73/2022.
Lo Sportello Unico rilasciava i nulla osta con la procedura semplificata, ma avviava poi il procedimento di revoca, rilevata la mancanza di legittimazione del presentatore all’uso delle credenziali. La confederazione confermava che l’abilitazione era venuta meno dopo la trasmissione dell’elenco aggiornato degli operatori. La Prefettura disponeva quindi la revoca di tutti gli atti abilitativi. La società impugnava i provvedimenti davanti al TAR, che accoglieva la domanda cautelare con ordinanza della Sezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il perimetro motivazionale degli atti gravati. Le revoche si fondano esclusivamente sulla presentazione delle istanze da parte di un soggetto non abilitato dalla confederazione. Le ulteriori considerazioni sulle quote riservate alle associazioni di categoria, introdotte dall’amministrazione solo nella relazione depositata in giudizio, costituiscono integrazioni postume e sono inammissibili.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui la motivazione ex art. 3, legge n. 241/1990 è l’essenza del legittimo esercizio del potere amministrativo e non può essere sostituita dal ragionamento ipotetico che fa salvo il provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies: da ciò l’inammissibilità della motivazione addotta in sede giudiziale (TAR Lazio, Roma, V, n. 19728 del 2024).
Nel merito, la questione centrale è se la carenza di legittimazione del presentatore integri un motivo di revoca. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: la revoca del nulla osta rilasciato ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022 è disciplinata dagli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998, in combinato disposto con la medesima disposizione del decreto. Il secondo comma dell’art. 42 prevede che al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
Gli elementi ostativi così individuati non hanno alcuna attinenza con la disponibilità delle credenziali associative da parte del soggetto che presenta l’istanza. Le circostanze evidenziate dalla Prefettura non sono pertanto idonee a giustificare la revoca. Il Tribunale osserva inoltre che, pur nel difetto di legittimazione per conto della confederazione, le domande erano state presentate per conto del datore di lavoro e contenevano l’asseverazione richiesta per le istanze del singolo datore ai sensi dell’art. 44, commi 1 e 2, non necessaria per le associazioni di categoria ai sensi dell’art. 44, comma 5. La circostanza, non contestata, è provata ai sensi dell’art. 64 c.p.a.
Le istanze risultavano dunque complete e prive degli elementi ostativi indicati dalla legge; i nulla osta non erano revocabili in virtù della normativa richiamata. Il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati annullati. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda relativa al soggetto incaricato della presentazione delle domande.
Nota della Redazione
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