Annullamento in autotutela oltre termine irrilevante se falsità non imputabile al privato (TAR Calabria n. 405 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di annullamento in autotutela del condono edilizio non può essere esercitato oltre il termine ragionevole di cui all’art. 21-novies della legge n. 241/1990 quando manchi una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato. Il superamento del termine è ammesso solo se il comportamento del richiedente, anche per omissione, abbia indotto in errore l’amministrazione, distorcendo la realtà fattuale. In tal caso l’affidamento del destinatario non è meritevole di tutela e l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto si presume in re ipsa. Diversamente, la condotta in buona fede del privato, che abbia confidato nella regolarità del procedimento secondo la prassi vigente, impedisce l’esercizio tardivo del potere e determina l’annullamento del provvedimento di ritiro.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari, per successione, del secondo piano di un edificio nel Comune di Guardavalle. A seguito di domanda di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985, il Comune rilasciava la concessione edilizia in sanatoria n. 126 del 12 novembre 1999 per il secondo piano.
Con la determina n. 328 del 12 dicembre 2022, notificata il 15 dicembre 2022, il Comune ha disposto l’annullamento in autotutela della concessione, sul presupposto di una dichiarazione non veritiera (l’abusività del primo piano realizzato prima del 1960) e della mancata integrazione documentale. I ricorrenti hanno impugnato la determina davanti al TAR Calabria, deducendo la carenza dei presupposti dell’art. 21-nonies e la disparità di trattamento rispetto al permesso di costruire rilasciato in favore della controinteressata. Il Comune e l’interveniente hanno eccepito la carenza di interesse, per non essere stati impugnati l’ordinanza di demolizione del primo piano e il verbale di inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. Il provvedimento impugnato riguarda il secondo piano dell’edificio, mentre l’ordinanza di demolizione non impugnata concerne il primo piano. L’eventuale acquisizione gratuita ex lege al patrimonio comunale riguarderebbe quindi solo il primo piano, non anche il secondo, per il quale la concessione in sanatoria non era stata ancora annullata. I ricorrenti conservano pertanto un evidente interesse a contestare il ritiro del titolo edilizio.
La Corte osserva inoltre che l’inottemperanza all’ordine demolitorio è stata accertata mentre era ancora pendente l’istruttoria avviata dal Comune su richiesta di riesame dei ricorrenti. Tale istruttoria ha riguardato la legittimità complessiva dell’immobile, contemplando la possibilità di estendere il condono al primo piano: l’efficacia dell’ordinanza di demolizione è quindi rimasta sospesa fino alla conclusione del procedimento, conclusione impugnata con il ricorso.
Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento espresso da Consiglio di Stato, sez. II, 3 gennaio 2025, n. 29: il limite temporale dell’art. 21-nonies non opera quando il comportamento del privato abbia indotto in errore l’amministrazione, distorcendo la realtà fattuale o omettendo circostanze rilevanti. In tal caso l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto si presume in re ipsa e non è configurabile alcun affidamento legittimo. Rileva però non solo il dolo, ma anche la colpa grave del privato, in forza dei doveri di correttezza e buona fede ex art. 2 della Costituzione (richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 3940/2018 e Sez. VII, n. 7963/2023).
Applicando tali principi, il Collegio ritiene dirimente il superamento dei termini ragionevoli: l’annullamento è intervenuto oltre vent’anni dal rilascio, senza ragioni che giustifichino il ritardo, e non è rinvenibile alcuna falsità nelle dichiarazioni dei ricorrenti. La realizzazione del primo piano è avvenuta sulla base del parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale, equiparato al provvedimento abilitativo fino alla legge n. 10/1977, vigendo allora il principio di libertà delle forme della licenza edilizia (richiamando Cons. Stato, sez. I, parere n. 1354/2019; Cons. Stato, sez. IV, n. 5732/2013; TAR Lazio, sez. II quater, n. 12585/2020).
Quanto alla nota negativa del Genio Civile, non risulta che essa sia stata trasmessa ai ricorrenti, né che il Comune li abbia informati dell’impossibilità di edificare dopo aver comunicato il parere favorevole. Il ricorso è quindi accolto per il difetto dei presupposti dell’art. 21-nonies, con assorbimento del secondo motivo e compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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