Cittadinanza italiana: improcedibile l’annullamento, inammissibile la condanna al rilascio (TAR Piemonte n. 707 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del provvedimento di diniego di cittadinanza, adottata dall’Amministrazione con esercizio del potere di secondo grado, determina la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla domanda caducatoria, con conseguente pronuncia di improcedibilità. La domanda di condanna al riconoscimento della cittadinanza italiana è inammissibile, poiché la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 costituisce atto di alta amministrazione, espressione di attività ampiamente discrezionale, sottratta al giudizio di adempimento ex art. 31 c.p.a.. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto al controllo estrinseco e formale dell’atto.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera coniugata e con due figli a carico, presentava istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana. La Prefettura competente adottava un provvedimento di diniego, notificato nel marzo 2022. La ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990, il travisamento dei fatti nella valutazione del requisito reddituale e l’illegittimità dell’automatismo applicativo.

Nel corso del giudizio, l’Amministrazione, con decreto del 27.6.2022, riesaminava la vicenda e revocava il diniego impugnato, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta due domande distinte. Quella caducatoria va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il provvedimento gravato è stato posto nel nulla dalla stessa Amministrazione mediante l’esercizio del potere di secondo grado, sicché nessuna utilità deriverebbe al ricorrente dall’accoglimento.

Il Collegio esclude la pronuncia di cessata materia del contendere, poiché le parti non hanno provato l’adozione del provvedimento di riconoscimento della cittadinanza. La seconda domanda, di condanna al riconoscimento dello status, è invece inammissibile, come anticipato alle parti con l’avviso ex art. 73 c.p.a.

La concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 è atto di alta amministrazione, condizionato alla valutazione dell’interesse pubblico allo status illesae dignitatis. L’Amministrazione compie un apprezzamento di opportunità sull’inserimento stabile dello straniero, sulle ragioni della richiesta e sulla capacità di rispettare i doveri di appartenenza alla comunità nazionale. Rilevano l’integrazione sociale, l’assenza di precedenti penali, le condizioni economiche e familiari, l’irreprensibilità della condotta.

Da tali coordinate il Collegio ricava la limitazione del sindacato giurisdizionale ai ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale. Il giudice non può sostituirsi alle valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, pena la violazione del principio di separazione dei poteri e l’eccesso di potere giurisdizionale.

Il rimedio di condanna ex art. 31 c.p.a. è praticabile solo per provvedimenti espressione di attività vincolata, che non richiedano ulteriori adempimenti istruttori. Nel caso di specie difetta tale presupposto, essendo necessario l’aggiornamento dei requisiti reddituali tra la revoca del diniego e la pubblicazione della sentenza. Le spese sono integralmente compensate per soccombenza reciproca e assenza di attività difensiva dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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