Parità scolastica: l’USR deve basarsi sulle certificazioni di ASL e comune (TAR Puglia n. 1320 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La conformità alle norme di igiene e sicurezza dei locali destinati ad uso scolastico si verifica tramite la certificazione di idoneità igienico-sanitaria dell’ASL e la certificazione di agibilità rilasciata dal comune. L’Ufficio Scolastico Regionale non compie valutazioni tecniche autonome sull’immobile, ma si fonda sulla documentazione amministrativa e tecnica delle amministrazioni competenti. È quindi legittima la revoca dello status di parità scolastica quando il comune dichiari l’insussistenza dell’agibilità e dei requisiti strutturali per la destinazione a scuola. L’invito al ripristino dei requisiti di cui all’art. 5.8 d.m. n. 83/2008 presuppone interventi correttivi possibili nel termine, non una rimozione di provvedimenti comunali in autotutela. L’art. 71, comma 1, d.lgs. n. 117/2017 sulla compatibilità urbanistica delle sedi degli enti del terzo settore non deroga alle normative poste a tutela della salute e della sicurezza.

Il Fatto

Un ente morale gestore di una scuola dell’infanzia paritaria e di una scuola primaria paritaria impugnava davanti al TAR Puglia il decreto con cui l’USR per la Puglia aveva revocato, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, lo status di parità scolastica delle due strutture. Il provvedimento si fondava sull’indisponibilità di locali conformi alla normativa vigente.

Il ricorrente impugnava anche i provvedimenti di sospensione dell’erogazione dei contributi per l’anno scolastico 2024/2025 e le note successive. Dopo il decreto cautelare e l’ordinanza cautelare, la causa giungeva alla decisione di merito. Il ricorrente deduceva violazione delle discipline sul riconoscimento della parità, del soccorso istruttorio, del legittimo affidamento e della proporzionalità, oltre a eccesso di potere per difetto d’istruttoria e travisamento dei presupposti, sostenendo l’idoneità delle certificazioni possedute.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la disciplina della parità scolastica: l’art. 1, comma 4, legge n. 62/2000 richiede la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti; l’art. 1, comma 7, lett. c), d.m. n. 267/2007 esige la documentazione sulla disponibilità di locali idonei e conformi alle norme di igiene e sicurezza; le Linee guida di cui al d.m. n. 83/2008 ribadiscono il medesimo onere documentale.

Su questa base il Tribunale esclude che l’USR potesse svolgere un accertamento tecnico proprio. La verifica dell’igiene e della sicurezza spetta alle amministrazioni competenti: l’ASL per i profili igienico-sanitari, il comune per quelli edilizio-urbanistici. L’Ufficio deve quindi basarsi sulla documentazione amministrativa e tecnica predisposta da tali autorità.

Nel caso concreto la nota comunale attestava espressamente che i locali di entrambe le scuole non avevano agibilità e requisiti strutturali per la destinazione ad uso scolastico. Tale carenza derivava da un provvedimento di annullamento in autotutela della segnalazione certificata di agibilità e dei risalenti certificati di abitabilità. Di fronte a questa indicazione, la revoca della parità scolastica è stata ritenuta corretta, per difetto di uno dei requisiti necessari al mantenimento dello status.

Quanto all’art. 5.8 d.m. n. 83/2008, il Collegio rileva che tra il preavviso di revoca e il decreto erano decorsi più di trenta giorni senza che l’ente si fosse attivato presso il comune per ottenere una nuova certificazione. L’invito al ripristino presuppone interventi correttivi realizzabili nel termine e non può riguardare una condizione di inidoneità originata da un provvedimento comunale in autotutela, la cui rimozione richiede iniziative di ben altra natura (richiamato TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 3948 del 2021).

Da ultimo, il Tribunale respinge la tesi dell’idoneità del certificato rilasciato per un fabbricato a uso residenziale in virtù dell’art. 71, comma 1, d.lgs. n. 117/2017. La norma sulla compatibilità urbanistica delle sedi degli enti del terzo settore non può pregiudicare l’operatività delle discipline poste a tutela della salute e sicurezza: un immobile inagibile non può essere frequentato da alunni e personale. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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