Decreto ingiuntivo esecutivo è titolo per ottemperanza e nomina commissario (TAR Molise n. 31 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione costituisce titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza, poiché rientra tra gli “altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario” richiamati dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’amministrazione intimata che non dimostri l’adempimento è tenuta al pagamento delle somme liquidate nel titolo nel termine assegnato dal giudice. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo nomina commissario ad acta ratione muneris, individuandolo nel dirigente competente dell’ente inadempiente. La sola nomina del commissario, allo stato, esclude la necessità di fissare la somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione.
Il Fatto
Una società ricorrente agisce per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 201/2023, emesso dal Tribunale di Campobasso, con cui è stato ingiunto alla Regione Molise il pagamento di € 590.657,20, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio.
Il decreto, notificato all’amministrazione, non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; munito di formula esecutiva, è stato successivamente rinotificato. La Regione non ha però corrisposto gli importi. La società ha quindi proposto ricorso al TAR, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma per ogni violazione o ritardo. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto l’ammissibilità dell’azione sotto il profilo dei presupposti. Rileva la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo, rimasto non opposto come attestato dalla cancelleria, e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, richiesto per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Il passaggio centrale riguarda la natura del titolo. La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal Collegio, riconosce al decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo valore di cosa giudicata ai fini del ricorso in ottemperanza. Esso rientra nell’ambito dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario. Il decreto ingiuntivo non opposto appartiene a questa categoria.
Nel merito il ricorso è fondato. L’amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento dell’obbligo impostole dal titolo. Il Tribunale ordina pertanto alla Regione di dare esecuzione al decreto mediante il pagamento della somma in esso indicata, oltre interessi moratori da calcolarsi al soddisfo e spese del monitorio, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza perdurante oltre il termine, il Collegio nomina fin d’ora un commissario ad acta ratione muneris, individuato nel Dirigente dell’Area Finanziaria della Regione Molise, che dovrà attivarsi su istanza della ricorrente e provvedere in un ulteriore termine di sessanta giorni.
Quanto alla richiesta di fissazione della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale non ravvisa allo stato i presupposti, proprio in considerazione della nomina del commissario disposta per fronteggiare l’eventuale inadempimento. Resta salva la possibilità di una diversa valutazione, su nuova istanza di parte, in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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