Decurtazione tariffa incentivante e pendenza di procedimento penale: nessuna sospensione (TAR Lazio n. 15860 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento plurimotivato, il riscontro della legittimità di una sola delle autonome ragioni giustificatrici è sufficiente a condurre al rigetto del ricorso, restando irrilevante l’eventuale fondatezza delle censure riferite alle altre rationes decidendi, poiché l’atto non potrebbe comunque essere annullato. L’art. 13-bis, comma 2, d.l. n. 101/2019 esclude espressamente l’applicazione del meccanismo di salvaguardia sulla riduzione della decurtazione non solo quando il procedimento penale è in corso, ma anche quando si è concluso con sentenza di condanna non definitiva. La norma non prevede in alcun caso la sospensione del procedimento amministrativo di valutazione dell’istanza di decurtazione in attesa della definizione del giudizio penale. Tale preclusione non presuppone l’accertamento della responsabilità penale né assume natura sanzionatoria, ma attiene alla carenza di una condizione di accesso a un beneficio pubblico di carattere eccezionale, e non contrasta con la presunzione di non colpevolezza.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un impianto fotovoltaico, era stata dichiarata decaduta dal diritto alla tariffa incentivante con provvedimento del 4 marzo 2019. Ha quindi presentato istanza di decurtazione ai sensi dell’art. 57-quater d.l. n. 50/2017 e, successivamente, ulteriore istanza ai sensi dell’art. 13-bis d.l. n. 101/2019, che consente la riduzione della decurtazione al 10 per cento.
Con preavviso di rigetto e poi con provvedimento del 30 maggio 2023, il GSE ha respinto l’istanza rilevando la non debita compilazione del modulo integrativo, la pendenza di un procedimento penale relativo all’impianto e, in ogni caso, la produzione dei moduli in data successiva a quella dichiarata di fine lavori. Con successivo provvedimento del 26 luglio 2023 ha chiesto la restituzione degli incentivi per oltre quattro milioni di euro. La società ha impugnato entrambi gli atti davanti al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il provvedimento impugnato si fonda su due autonome ragioni. La prima attiene alla circostanza che i moduli fotovoltaici risultavano prodotti nel marzo 2011, quindi dopo la data dichiarata di conclusione dei lavori, con conseguente impossibilità di riconoscere gli incentivi. La seconda riguarda l’inapplicabilità del meccanismo di salvaguardia per effetto dell’art. 13-bis, comma 2, legge n. 128/2019 in presenza di procedimento penale in corso.
Su questo punto il Tribunale osserva che il ricorso non contiene alcuna censura avverso la contestazione relativa al mancato rispetto della data di conclusione dei lavori. La doglianza secondo cui tale motivo sarebbe comparso solo nella memoria del GSE è smentita dal tenore del provvedimento impugnato, che già lo conteneva. Le censure avverso questa ragione dovevano essere formulate nell’atto introduttivo e non potevano essere proposte con mera memoria.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costante secondo cui, in presenza di provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola ragione giustificatrice è sufficiente al rigetto dell’intero ricorso, citando TAR Roma, Sez. I, n. 19609 del 2025. Già questo rilievo basta a sorreggere la legittimità dell’atto.
Nel merito, il Tribunale ritiene comunque infondate le censure sulla mancata sospensione. La disposizione è chiara nel prescrivere che la riduzione della decurtazione non si applica né quando il procedimento penale è in corso, né quando si è concluso con condanna anche non definitiva. In nessun caso la norma contempla la sospensione del procedimento amministrativo. Poiché al momento dell’adozione dell’atto pendeva un procedimento penale, l’operato del GSE è legittimo; irrilevante è la successiva archiviazione, dato che la causa ostativa va valutata con riferimento al momento della decisione amministrativa.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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