Riqualificazione del ricorso per cassazione in opposizione alla confisca (Cass. pen. Sez. 3 n. 8392 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza del giudice dell’esecuzione in materia di confisca, emessa irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. ovvero de plano ai sensi del successivo art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è impugnabile esclusivamente con opposizione davanti allo stesso giudice. L’eventuale ricorso per cassazione erroneamente proposto deve essere pertanto riqualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione. La garanzia dell’opposizione è esperibile anche quando il provvedimento ablatorio sia stato adottato all’esito di procedura svolta in contraddittorio, poiché essa assicura una doppia valutazione nel merito, a presidio della compatibilità costituzionale del procedimento. Tale principio trova applicazione a maggior ragione allorché l’opponente sia il terzo nei cui confronti si esplicano gli effetti della confisca, che deduca la mancata partecipazione alla fase esecutiva.
Il Fatto
Il Tribunale di Teramo, con ordinanza del 16/1/2025, rigettava l’istanza proposta dall’amministratore unico di una società, volta a ottenere la restituzione di un immobile oggetto di confisca disposta ai sensi dell’art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione, deducendosi, da un lato, il vizio di motivazione per avere il giudice dell’esecuzione compiuto una verifica “rivalutativa” della vicenda in luogo di quella di natura “documentale”, e, dall’altro, la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU, per essere stata la confisca disposta a danno di una società mai accusata, né imputata, né condannata nel processo di merito, senza possibilità di difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito l’iter procedimentale, caratterizzato da un contrasto tra il Consigliere delegato dal Primo Presidente — che aveva disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo perché decidesse sull’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sul presupposto dell’adozione de plano del provvedimento — e il Tribunale di Teramo, che aveva restituito gli atti alla Corte, evidenziando come l’ordinanza impugnata fosse stata pronunciata a scioglimento di una riserva assunta all’udienza del 14/1/2025, fissata ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen.
Il Collegio ha quindi affermato che la qualificazione dell’impugnazione come opposizione deve essere comunque disposta, richiamando il principio consolidato per cui avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione in materia di confisca, emessa irritualmente nelle forme camerali ovvero de plano, l’unico rimedio è l’opposizione davanti allo stesso giudice, con conseguente riqualificazione dell’eventuale ricorso per cassazione erroneamente promosso. A sostegno di tale assunto sono state citate le pronunce Sez. 2, n. 8645 del 2022 e Sez. 2, n. 12899 del 2022.
La Corte ha inoltre precisato che la garanzia dell’opposizione è sperimentabile anche quando il provvedimento ablativo sia stato adottato all’esito di una procedura in contraddittorio, poiché ciò assicura una doppia valutazione nel merito, a garanzia della compatibilità costituzionale del procedimento, come già affermato da Sez. 1, n. 15636 del 2023.
Tale principio è stato ritenuto applicabile, a maggior ragione, al caso di specie, in cui l’opponente è il terzo nei cui confronti si esplicano gli effetti della confisca, che si duole proprio della sua mancata partecipazione alla fase del giudizio di esecuzione. La Corte ha pertanto qualificato l’impugnazione come opposizione, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo.
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Nota della Redazione
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