Appropriazione indebita nel sodalizio sportivo: l’associato è persona offesa (Cass. pen. Sez. VI n. 24040 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’associato di una associazione sportiva dilettantistica è persona offesa dal reato di appropriazione indebita commesso ai danni del fondo comune ed è pertanto legittimato a proporre querela. L’assenza, in capo all’associato, di una quota del patrimonio associativo non esclude che egli sia titolare di altri diritti di natura patrimoniale, suscettibili di lesione per effetto del depauperamento del fondo comune. Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può disattendere la qualificazione giuridica dei fatti da essa adottata invocando condizioni normative ulteriori rispetto a quelle considerate.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, decidendo su rinvio dalla Corte di cassazione, ha annullato il decreto di perquisizione personale, locale e informatica emesso dalla Procura della Repubblica per acquisire dati relativi a una prospettata appropriazione indebita ai danni di una associazione sportiva dilettantistica.
Il Tribunale ha escluso la legittimazione del querelante — socio e presidente vicario dell’associazione — a presentare querela. Ha ritenuto che, in un sodalizio privo di quote e di diritti alla ripartizione degli utili, l’associato non sia titolare di beni giuridici analoghi a quelli del socio di una società e non possa considerarsi persona offesa. Ha quindi affermato che, in caso di conflitto di interessi, spetti al Consiglio direttivo deliberare la querela nei confronti del presidente. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio enunciato nella precedente pronuncia di annullamento: nei reati patrimoniali commessi ai danni di un ente, la legittimazione a querelarsi spetta di regola al legale rappresentante, ma sarebbe irragionevole applicare la stessa regola quando l’illecito è commesso proprio da quest’ultimo. In tale evenienza la legittimazione compete al soggetto titolare del bene giuridico leso.
Il Tribunale non ha formalmente negletto quel principio, ma ha sostenuto che alla fattispecie concreta inerisse una diversa condizione normativa, disattendendo così la qualificazione giuridica dei fatti adottata dalla Corte di cassazione.
La Corte ribadisce che l’associazione sportiva dilettantistica appartiene alla categoria degli enti senza fine di lucro, per i quali la garanzia dei creditori è offerta dal fondo comune e dalla responsabilità personale e solidale di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione, ai sensi dell’art. 38 cod. civ.
L’insussistenza, in capo all’associato, di una quota del patrimonio associativo non esclude che egli abbia altri diritti di natura patrimoniale, che possono essere lesi da danni al fondo comune. L’associato è titolare di altre utilità economiche, quand’anche solo indirette, possibili oggetti di contratti ai sensi degli artt. 1321 e 1174 cod. civ. connesse alla sua qualità: può trasferire la qualità di associato per atto tra vivi a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 24, primo comma, cod. civ., e può ipotizzarsi la trasformazione dell’associazione in società di capitali, ai sensi degli artt. 2500-octies cod. civ. e 6 del d.lgs. n. 36/2021, con una corrispondente aspettativa economica valorizzabile.
La Corte richiama il vincolo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza di annullamento su ogni questione di diritto decisa, pur conservando la libertà di autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato. Ne deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
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Nota della Redazione
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