Condono edilizio in area vincolata e incompetenza della Soprintendenza al ripristino (TAR Sicilia n. 308 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio resta disciplinato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004, che richiama l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della l.r. n. 19/2021 ad opera della sentenza n. 252/2022 della Corte costituzionale. Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico sono sanabili i soli interventi che non comportino nuovi volumi o superfici. Il divieto di incremento volumetrico opera in senso ampio e finalistico, senza distinzione tra volumi tecnici e volumi interrati. Il procedimento di condono si conclude con provvedimento del Comune, cui spetta l’adozione degli eventuali ordini di riduzione in pristino; alla Soprintendenza compete il solo parere vincolante, non il potere repressivo.
Il Fatto
La società ricorrente presentava nel dicembre 2004 istanza di condono edilizio ex art. 32 della legge n. 326/2003 per due manufatti destinati a servizi accessori di una struttura alberghiera sull’isola di Stromboli, per una volumetria complessiva di mc. 158,48. Nel 2020 chiedeva alla Soprintendenza di Messina il parere di competenza. L’Amministrazione rigettava la richiesta richiamando la circolare n. 2/2022 del Dipartimento dei Beni Culturali e ordinava la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Avverso il diniego e la presupposta circolare la società proponeva ricorso gerarchico, rimasto privo di determinazione espressa entro il termine di novanta giorni. Ha quindi impugnato davanti al TAR il rigetto implicito, il provvedimento negativo e la circolare, articolando otto motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio formulata dalla ricorrente in vista del c.d. “Decreto Salva Casa”. La motivazione generica non integra l’eccezionalità richiesta dall’art. 73, comma 1 bis, cod. proc. amm. e, dopo la pubblicazione della l.r. n. 27/2024, nessuna allegazione è stata offerta sulla rilevanza della sopravvenuta normativa.
Nel merito il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. La sentenza n. 252/2022 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la l.r. n. 19/2021 per lesione della riserva statale in materia di ambiente. Resta quindi fermo l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, che esclude la sanatoria per le opere realizzate su immobili soggetti a vincolo istituito prima della loro esecuzione, in assenza o difformità del titolo e non conformi alla disciplina urbanistica.
I manufatti risultano ultimati nel 1979, ma l’intero territorio del Comune di Lipari era già sottoposto a vincolo paesaggistico in forza del decreto presidenziale regionale n. 5098 del 7 settembre 1966. Anche a prescindere da tale rilievo, l’intervento non rientra tra quelli di minore rilevanza: la domanda attiene a opere di tipologia 1, 2 e 3, comportanti ampliamento e nuova volumetria. In ambito paesaggistico, osserva il Collegio, il divieto di incremento volumetrico comprende qualsiasi nuova edificazione, senza distinzione tra volumi tecnici e volumi interrati.
Il diniego è immune dai vizi dedotti. La motivazione per relationem è sufficiente, poiché il provvedimento individua con chiarezza la circolare richiamata. Il lungo tempo trascorso non consolida alcun affidamento alla conservazione dell’opera abusiva. Il parere della Soprintendenza, ove dovuto, è comunque vincolato, mancando i presupposti di legge della sanabilità. Non è configurabile disparità di trattamento, difettando situazioni identiche, né silenzio assenso in materia di condono.
Le censure procedimentali sono infondate: il carattere vincolato dell’atto rende superflua la comunicazione di avvio e il preavviso di diniego, e la comunicazione al tecnico incaricato non preclude la piena conoscenza del provvedimento.
È invece fondato il motivo sull’incompetenza della Soprintendenza. Il procedimento di condono si conclude con decisione del Comune, cui spetta l’adozione dei provvedimenti repressivi; all’autorità preposta al vincolo compete il solo avviso. L’ordine di riduzione in pristino è pertanto annullato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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