Dehors, disapplicato il regolamento comunale che riduce lo spazio pedonale (TAR Puglia n. 1352 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione di suolo pubblico con dehors, la prescrizione del regolamento comunale che impone uno spazio libero per il transito pedonale di 1,50 metri contrasta con l’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, che richiede un passaggio non inferiore a 2 metri, e va pertanto disapplicata per violazione del principio di gerarchia delle fonti di cui all’art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale. La norma primaria non disciplina invece lo spazio da lasciare in presenza di ostacoli sul marciapiede e, sotto tale profilo, è integrata dalla fonte secondaria, che richiede 1 metro da ogni tipo di ostacolo. L’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 integra violazione del contraddittorio endoprocedimentale, ove il privato alleghi gli elementi che avrebbe potuto introdurre. È illegittimo il diniego che si fondi su un parere della polizia locale reso in un procedimento diverso e anteriore all’istanza.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dirigenziale con cui il Comune ha respinto l’istanza di concessione di spazi e aree pubbliche per l’installazione di un dehors. Il diniego si fondava, tra l’altro, sulle prescrizioni del regolamento comunale in materia e su un parere del Comando di Polizia Locale risalente a un procedimento precedente.
Il Comune non si è costituito. Con ordinanza n. 60 del 29.01.2025 il Collegio ha accolto la misura cautelare sospensivo-propulsiva e ha fissato l’udienza pubblica. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura relativa allo spazio di transito pedonale. L’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992 impone che resti libera una zona per i pedoni larga non meno di due metri. L’art. 4 del regolamento comunale richiede invece uno spazio libero di 1,50 metri, oltre a un metro da ogni ostacolo presente sul marciapiede.
Applicando il principio di gerarchia delle fonti, il giudice amministrativo ritiene che la prescrizione secondaria di 1,50 metri debba essere disapplicata, perché riduce la soglia minima fissata dalla fonte primaria. La norma primaria, tuttavia, nulla dispone in presenza di ostacoli: sotto questo profilo la disciplina secondaria non contrasta ma integra il codice della strada e conserva efficacia.
Calate le prescrizioni nel caso concreto, dal progetto allegato all’istanza emerge che lo spazio di passaggio di almeno 2 metri è rispettato, escludendo i punti in cui sono presenti i pali, e che in corrispondenza dei pali è garantito lo spazio di 1 metro da ogni ostacolo. La prima censura è dunque fondata.
Fondata è anche la doglianza sul preavviso di rigetto. Non risulta inoltrata la comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, con obliterazione del contraddittorio endoprocedimentale. Il ricorrente ha allegato gli ulteriori elementi che avrebbe potuto introdurre, tra cui la contestazione delle prescrizioni regolamentari e la riduzione dei tavolini in corrispondenza degli ostacoli.
Quanto alla terza censura, il Responsabile del SUAP ha richiamato un parere del Comandante della Polizia Locale datato 17.07.2024, anteriore all’istanza del 31.07.2024 e reso in un diverso procedimento, in violazione dell’art. 2 del regolamento comunale che ne impone la specifica acquisizione. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’Amministrazione alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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