Scatti stipendiali computabili nel TFS anche per il militare cessato a domanda (TAR Sicilia n. 3011 del 12.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni, si applica al personale delle forze di polizia, compresa l’Arma dei carabinieri, e rileva ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio. Le condizioni soggettive richieste dalla norma — 55 anni di età e 35 anni di servizio utile — vanno verificate al momento della cessazione dal servizio e non riguardano gli oneri procedimentali. Il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non produce alcun effetto decadenziale. L’INPS è pertanto tenuto a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo, con corresponsione delle differenze maturate e dei soli interessi legali.

Il Fatto

Un brigadiere dell’Arma dei carabinieri ha prestato servizio dal 1983 al 31.03.2020, data del collocamento in pensione a domanda. Al momento della cessazione aveva compiuto 56 anni di età e maturato oltre 37 anni di servizio.

L’INPS gli ha riconosciuto la pensione con decorrenza dall’1.04.2020, calcolata con il sistema misto, senza includere i sei scatti contributivi. Il militare ha diffidato l’Ente previdenziale al riconoscimento del beneficio, senza ottenere riscontro. Ha quindi agito per l’accertamento del diritto, la rideterminazione dell’indennità di buonuscita e la condanna al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione, deducendo anche l’illegittimità del silenzio-rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso richiamando per relationem le ragioni della sentenza del C.G.A.R.S. n. 865 del 2022, che ha confermato l’orientamento della Sezione, e la più recente Cons. Stato, sez. II, n. 10523 del 2023.

La questione centrale riguarda l’asserita abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987. Il giudice amministrativo chiarisce che la disposizione originaria è stata sostituita dall’art. 11, comma 1, della legge n. 231/1990 e che la successiva abrogazione di tale norma — per effetto dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 — non determina la reviviscenza della formulazione iniziale.

Pertanto tutti i richiami normativi all’art. 1, comma 15-bis, devono intendersi riferiti alla disciplina di cui all’art. 11, comma 1, della legge n. 231/1990, pur restando la formale intestazione originaria. La difesa dell’Ente previdenziale, che aveva invocato l’abrogazione per escludere il beneficio, non è accolta.

Il Collegio precisa inoltre, sulla scorta del C.G.A.R.S. n. 1329 del 2022, che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica agli appartenenti alle forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981, tra cui l’Arma dei carabinieri. Sulla tempestività dell’istanza richiama Cons. Stato n. 1231 del 2019: le condizioni da valutare attengono allo status soggettivo dell’interessato, non agli oneri procedimentali.

Il ricorso è dunque fondato. L’INPS deve corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre interessi legali ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfo. Non è invece riconosciuta la rivalutazione monetaria, non avendo il creditore allegato e dimostrato il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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