Delega generica e istanze massive rendono inammissibile l’accesso ambientale (TAR Calabria n. 635 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso agli atti e alle informazioni ambientali presentata dal difensore in nome dell’interessato è inammissibile quando la procura allegata sia generica e non individui l’amministrazione destinataria né i documenti richiesti, rimettendo al delegato la selezione del materiale ostensibile. In tal caso non opera il soccorso istruttorio, non vertendosi in ipotesi di irregolarità o incompletezza dell’istanza, ma in carenza di un elemento essenziale quale l’imputabilità giuridica della stessa. Anche l’accesso alle informazioni ambientali soggiage al canone di buona fede e al divieto di abuso del diritto: la richiesta massiva, protratta su un arco temporale pluriennale e implicante attività valutativa ed elaborativa, è inammissibile perché comprime il buon andamento dell’amministrazione. La revoca del patrocinio a spese dello Stato consegue alla mancanza del presupposto di non manifesta infondatezza della pretesa.
Il Fatto
Un’associazione nazionale di protezione ambientale, munita di delegazione sul territorio, ha inoltrato via PEC a un Comune, alla Regione, alla Prefettura, all’Autorità di Bacino distrettuale e alla Città Metropolitana un’articolata istanza di accesso concernente la gestione dell’evento calamitoso che aveva investito il litorale nel gennaio 2026. La richiesta, suddivisa in tre sezioni, comprendeva diciassette categorie di atti: perizie post-evento, registri di manutenzione delle opere di difesa costiera, progetti di ripascimento, piani urbanistici e costieri, elenco delle concessioni demaniali, segnalazioni di abusi, piani di protezione civile, verbali del centro operativo comunale e documentazione sulla chiusura dei plessi scolastici.
Decorso inutilmente il termine di trenta giorni senza alcun riscontro, l’associazione ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-diniego e per la condanna delle amministrazioni all’esibizione. La Città Metropolitana ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità dell’istanza per finalità esplorativa. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione del potere rappresentativo. All’istanza era allegata un’unica procura speciale, priva di data, qualificata come mandato professionale, con la quale il legale rappresentante dell’associazione conferiva al difensore ogni facoltà in materia di accesso agli atti relativi all’evento calamitoso e alle problematiche di tutela ambientale.
Per il Tribunale l’atto è generale, se non generico, e non speciale. La selezione dei documenti di interesse viene rimessa per la prima volta al delegato, con riferimento ad attività amministrative che coprono un decennio. La delega non indica l’amministrazione detentrice dei documenti: la medesima procura risulta allegata alle distinte istanze avanzate nei confronti di sei Comuni. L’istanza di accesso, del resto, avvia un procedimento amministrativo autonomo di competenza di un singolo ente, che solo è tenuto a concluderlo. Il contenuto della richiesta non può identificarsi con il tipo di attività, dovendo riferirsi al singolo documento o alla specifica informazione.
L’allegazione di una delega in bianco è assimilata alla mancata dimostrazione del potere rappresentativo, secondo il combinato disposto degli artt. 6, comma 3, e 5, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006. Il presentatore deve porre l’amministrazione in condizione di accertare la riferibilità dell’istanza all’interessato. Non è invocabile il soccorso istruttorio, riferito a irregolarità o incompletezze e non alla carenza di un elemento essenziale. Il Collegio richiama TAR Basilicata, sentenza n. 5 del 2024, e ritiene non applicabile l’orientamento minoritario del TAR Campania, che presuppone una procura esistente ma non allegata e un’unica amministrazione destinataria.
Respinta l’idea di una sanatoria per ratifica postuma, il Tribunale esclude la pertinenza del richiamo a Adunanza Plenaria n. 11/2025, concernente la procura alle liti e non quella stragiudiziale. Nemmeno la struttura policentrica dell’evento giustifica il carattere massivo delle richieste.
In via autonoma, il ricorso è comunque infondato. Le richieste, per numero e arco temporale, implicano un controllo generalizzato e un’attività di elaborazione dei dati, integrando un abuso del diritto in contrasto con il principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen. n. 10/2020 e Cons. Stato, sez. IV, n. 9470 del 2024. Il ricorso è pertanto inammissibile, con spese compensate e revoca del patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 122 e 136 del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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