Revoca delle concessioni di suolo pubblico e pagamenti imputati a debiti scaduti (TAR Lombardia n. 1900 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca delle concessioni di occupazione di spazi e aree pubbliche disposta per mancato pagamento dei canoni ha contenuto vincolato, ove il regolamento comunale subordini il rilascio della concessione all’insussistenza di debiti certi, liquidi ed esigibili verso l’ente. Il Comune, nel recepire l’accertamento del concessionario del servizio di riscossione, imputa legittimamente i pagamenti ai debiti scaduti secondo l’art. 1193 cod. civ. Gli avvisi di accertamento emessi dal concessionario costituiscono atti impositivi devoluti alla giurisdizione del giudice tributario e, se non impugnati, divengono definitivi. Le censure rivolte avverso tali atti presupposti sono pertanto inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il rigetto delle censure di illegittimità travolge la connessa domanda risarcitoria.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un’attività di ristorazione e bar nel centro di Como ed era titolare di più concessioni di occupazione di suolo pubblico. Il Comune di Como, con due ordinanze dirigenziali, ha dapprima diffidato la società per omesso pagamento del canone e poi revocato le concessioni relative a diverse occupazioni.

La società ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR Lombardia, deducendo l’eccesso di potere e la violazione dell’art. 1, comma 2, legge n. 241/1990: il Comune e il concessionario I.C.A. s.r.l. avrebbero imputato i pagamenti effettuati a un’annualità diversa da quella che aveva generato la revoca, senza riscontrare le comunicazioni della società. Ha chiesto anche il risarcimento del danno derivante dalla mancata attività dei locali commerciali. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale, risultando il ricorso infondato nel merito. Le censure della ricorrente, trattate congiuntamente, sono in realtà indirizzate avverso atti presupposti alla revoca impugnata, neppure contestati nel giudizio.

Gli avvisi di accertamento adottati da I.C.A. s.r.l. sono atti impositivi di competenza del concessionario del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche. Su di essi il giudice amministrativo difetta di giurisdizione, e gli atti sono ormai divenuti definitivi per mancata impugnazione.

Il Collegio richiama poi l’art. 6 del Regolamento comunale per l’occupazione degli spazi pubblici, anch’esso non impugnato. La norma subordina il rilascio delle concessioni all’accertamento, in capo al richiedente, dei requisiti ivi previsti, tra cui l’insussistenza di debiti verso il Comune per somme certe, liquide ed esigibili.

Da qui la conclusione: la revoca impugnata ha un contenuto vincolato, essendo interamente incentrata sull’accertamento degli inadempimenti operato da I.C.A., senza che siano stati dedotti vizi autonomi nei suoi confronti. Il Comune ha quindi correttamente imputato i pagamenti ai debiti scaduti, come espressamente previsto dall’art. 1193 cod. civ. in tema di imputazione del pagamento.

Accertata la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, il Collegio respinge anche la domanda risarcitoria. Le spese processuali, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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