Diniego rinnovo licenza vigilanza privata e avviso conclusione indagini (TAR Toscana n. 1 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia, l’Amministrazione esprime una valutazione discrezionale circa il requisito di affidabilità del richiedente, ma non può fondare il diniego di rinnovo della licenza su un automatismo tra procedimento penale e azione amministrativa. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari non costituisce, di per sé, elemento nuovo idoneo a giustificare una rivalutazione dei presupposti della licenza quando le medesime condotte siano già state esaminate e positivamente valutate. Il diniego o la revoca esigono una congrua e adeguata motivazione, con autonoma valutazione dei fatti e indicazione delle specifiche ragioni di inaffidabilità. La rivalutazione di circostanze già note impone di allegare elementi nuovi, più gravi e circostanziati, e di esplicitare l’iter logico seguito.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una società di servizi di vigilanza privata, ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Siena ha rigettato l’istanza di rinnovo triennale della licenza prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S. Il diniego si fondava sull’esistenza di un avviso di conclusione delle indagini preliminari relativo a condotte già oggetto di una precedente segnalazione della Questura di Livorno in tema di violazione dell’art. 8 del T.U.L.P.S.
In quella prima occasione la stessa Prefettura aveva disposto di non procedere alla sospensione della licenza, invitando il ricorrente a un più corretto adempimento degli obblighi connessi alla titolarità del titolo. Il ricorrente ha censurato il diniego per violazione del principio di innocenza, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà rispetto alle precedenti determinazioni e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso riconoscendo fondate la prima, la seconda e la quinta censura, incentrate sul difetto di istruttoria e di motivazione. È dirimente il rilievo che le circostanze poste a base del diniego erano già state esaminate dalla Prefettura, la quale in un primo tempo aveva persino prorogato la licenza, dando atto del possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 134 T.U.L.P.S.
I fatti oggetto dell’avviso di conclusione delle indagini erano già stati portati a conoscenza dell’Amministrazione e, all’esito della fase istruttoria, avevano condotto a non disporre la sospensione del titolo. L’identità delle circostanze è confermata dal fatto che nell’avviso si contestava la violazione delle medesime disposizioni del TULPS già richiamate nella nota informativa della Questura. Le ulteriori contestazioni di rilevanza penale riguardano esclusivamente la posizione degli ex collaboratori, non quella del ricorrente.
Il Tribunale esclude che l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. possa costituire nuovo elemento: esso si limita a riepilogare le stesse condotte già valutate. Neppure la costituzione di un’associazione a delinquere da parte degli ex collaboratori integra un fatto nuovo sopravvenuto riferibile alla condotta del ricorrente. Dal provvedimento impugnato non è dato comprendere quali siano gli elementi nuovi, più gravi e circostanziati, che avrebbero indotto l’Amministrazione a riconsiderare la posizione del titolare a distanza di anni.
Richiamando TAR Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, n. 122 del 2004, TAR Campania, sez. V, n. 1357/2017 e TAR Lazio, sez. 1 ter, n. 12512 del 2023, il Collegio ribadisce che, dinanzi a denunce o segnalazioni di polizia, l’Amministrazione non può richiamarle acriticamente né trarne un automatico giudizio negativo, ma deve operare un’autonoma valutazione dei fatti. L’obbligo motivazionale è tanto più stringente quando il diniego comporta una sostanziale rivalutazione di fatti già esaminati.
Il ricorso è quindi accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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