Accesso telematico non esaustivo nel giudizio direttissimo (Cass. pen. Sez. 3 n. 13630 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di convalida dell’arresto, il difensore ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida; il denegato accesso determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanata se non eccepita in udienza. Tale diritto non richiede forme identiche in ogni fase: nel giudizio direttissimo, la possibilità di consultazione presso gli uffici indicati dal pubblico ministero, unitamente alla visione degli atti assicurata dal giudice prima dell’udienza, soddisfa le esigenze difensive, non essendo l’accesso telematico l’unico mezzo di consultazione né quello necessariamente esaustivo. La convalida nel direttissimo è funzionalmente diretta alla celebrazione del giudizio e legittima la protrazione dello stato di detenzione sino al successivo provvedimento coercitivo.

Il Fatto

Il Tribunale di Prato convalidava l’arresto di un soggetto, avvenuto in data 8 ottobre 2025, per detenzione di sostanza stupefacente a fine di spaccio. Il difensore dell’arrestato aveva richiesto di visionare ed estrarre copia degli atti del fascicolo, ricevendo dal pubblico ministero la comunicazione della possibilità di consultazione presso l’ufficio dibattimento, una volta iscritto il fascicolo, senza menzione dell’estrazione di copia. Non ricevendo ulteriore comunicazione dell’avvenuta iscrizione, il difensore tentava l’accesso telematico, senza successo, e lamentava la violazione del diritto di difesa.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 36212 del 2010, ha ribadito che il diritto del difensore di esaminare gli atti della convalida è presidiato dall’art. 24 Cost., ma la sua effettività non impone un esercizio disciplinato in modo identico in ogni fase, ben potendo modularsi in relazione alle caratteristiche del procedimento. Il difensore, ricevuta l’indicazione del pubblico ministero, non aveva assunto alcuna iniziativa concreta per accedere agli uffici indicati, preferendo un accesso telematico qualificato come non esaustivo; né era marginale la possibilità di esame degli atti, assicurata dal giudice prima dell’udienza.

La Corte ha poi valorizzato le peculiarità del giudizio direttissimo ex art. 558, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in cui l’arrestato è presentato davanti al giudice sulla base dell’imputazione formulata dal pubblico ministero e non emerge la codificazione di un fascicolo da depositare. La possibilità di accesso e il termine concesso per l’esame rendono coerente l’assicurazione del diritto di difesa, adeguato alla funzione del contraddittorio, incentrato sui presupposti dell’arresto.

Ricordato che la convalida nel direttissimo è funzionalmente diretta alla celebrazione del giudizio, la Corte ha evidenziato come la più ampia facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa, pure dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 243/2022, riguardi l’evolversi ulteriore della procedura, non la fase di convalida. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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