Ordinanze contingibili e sgombero: illegittimo il facere imposto all’ente senza poteri (TAR Calabria n. 453 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti di cui agli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000, in quanto atti a contenuto atipico, trovano un limite nei principi costituzionali e generali dell’ordinamento, tra cui quelli di ragionevolezza e proporzionalità. È illegittima l’ordinanza che, per fronteggiare un’emergenza igienico-sanitaria, imponga all’ente gestore un facere materialmente irrealizzabile in assenza dello sgombero degli immobili occupati, poiché il potere di sgombero è riservato alla competenza dell’autorità comunale e non può essere trasferito al privato o all’ente destinatario. Il principio di ragionevolezza impone coerenza tra presupposti di fatto e decisione, nonché proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini, e l’ordine impartito in un termine di soli dieci giorni, a fronte di una situazione fattuale complessa, integra ulteriore eccesso di potere sotto il profilo del quomodo. La nota che respinge l’istanza di annullamento in autotutela è atto meramente conformativo, privo di autonoma lesività e non soggetto ad autonoma impugnazione.

Il Fatto

Con ricorso notificato il 9 settembre 2019 l’ente gestore dell’edilizia residenziale pubblica regionale impugnava l’ordinanza contingibile e urgente n. 18 dell’11 giugno 2019, con cui la Commissione Straordinaria del Comune aveva ordinato alla ricorrente e alla società postale, ciascuna per quanto di competenza, il ripristino della condotta fognaria a servizio di alcuni complessi immobiliari, la sanificazione dei luoghi, la rimozione dei liquami sversati e dei rifiuti depositati nelle aree di pertinenza.

Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della nota del 15 luglio 2019, con cui era stata respinta l’istanza di annullamento in autotutela, e contestava nel merito la domanda. La società postale aderiva ai motivi della ricorrente, evidenziando che lo stato dei luoghi richiedeva il totale sgombero dei locali, di competenza comunale, ed eccepiva l’esistenza di un potere tipico di dichiarazione di inabitabilità e di conseguente ordine di sgombero, nonché l’esiguità del termine assegnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità. La nota di rigetto dell’istanza di autotutela non è un provvedimento autonomo, ma un atto meramente conformativo, privo di rinnovata ponderazione degli interessi e quindi insuscettibile di autonoma impugnazione per difetto di lesività, come affermato da Cons. Stato, V, n. 7655 del 2019 e da altri precedenti richiamati.

Nel merito, il giudice qualifica l’atto impugnato come ordinanza di necessità e urgenza, atto a contenuto atipico che l’amministrazione può adottare per fronteggiare situazioni eccezionali, anche in deroga alla normativa primaria, ma nel rispetto della Costituzione e dei principi generali. I limiti sono di carattere sostanziale, quanto al rispetto dei principi, e procedimentali, quanto all’adeguatezza dell’istruttoria e alla congruità della motivazione.

Tra i principi rilevanti assumono centralità la ragionevolezza e la proporzionalità. La ragionevolezza impone un canone di razionalità operativa, coerenza e logicità della decisione rispetto ai presupposti di fatto, nonché proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini. L’ordinanza impugnata viola tale canone tanto nell’an quanto nel quomodo.

Sotto il primo profilo, dagli atti emerge che la ricorrente si era attivata, ottenendo i finanziamenti per realizzare le opere, e che la mancata esecuzione dipendeva dalla presenza di nuclei familiari in alcune unità abitative, il cui sgombero era stato richiesto al Comune, che aveva dichiarato di non avere risorse e aveva prospettato soluzioni coordinate. L’ordinanza è irragionevole perché trasferisce la competenza di un atto prodromico, il necessario sgombero, a un soggetto non munito di tale potere, che la legge assegna all’autorità comunale: le pattuizioni intercorse attestano la volontà collaborativa, ma non trasferiscono i poteri di sgombero. L’ordine impone così un facere irrealizzabile senza la liberazione totale dello stabile.

Anche sotto il profilo del quomodo il provvedimento è censurabile: a fronte di una situazione di evidente complessità e di lunghe interlocuzioni, assegna ai destinatari un termine di soli dieci giorni. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’ordinanza e assorbimento di ogni altra questione, in conformità a Adunanza Plenaria n. 5 del 2015. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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