Ordine di demolizione e impossibilità tecnica del ripristino: irrilevante la relazione sopravvenuta (Cons. Stato n. 770 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità dell’ordine di demolizione di un intervento edilizio abusivo si scrutinia secondo il principio del tempus regit actum, con esclusivo riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. Le circostanze sopravvenute, attinenti alla fase esecutiva del provvedimento, non incidono sulla qualificazione urbanistico-edilizia dell’abuso né sulla validità dell’atto, tanto più ove questo sia espressione di un potere rigidamente vincolato. L’eventuale impossibilità tecnica di procedere alla demolizione integrale per ragioni di stabilità statica assume rilievo nella successiva fase di verifica dell’ottemperanza. Parimenti, l’individuazione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza esula dai contenuti propri del provvedimento ripristinatorio: la sua omessa, imprecisa o inadeguata indicazione non ne inficia la legittimità, spettando all’Amministrazione giustificare l’acquisizione di suolo ulteriore solo nella fase dell’accertamento dell’inottemperanza, entro il limite del decuplo della superficie abusiva.
Il Fatto
Una società agricola, proprietaria di un immobile ricadente in zona agricola e sottoposta a vincoli paesaggistici, eseguiva un intervento edilizio consistente nella formazione di un vespaio aerato, nella realizzazione di strutture portanti in cemento armato, nella creazione di un piano terra e di un piano primo in corso di edificazione, con tamponamenti perimetrali e tramezzature interne. Dal raffronto con la planimetria catastale il Comune rilevava un incremento di superficie utile e volumetria, segnatamente con riguardo al piano primo.
All’esito di un sopralluogo, l’Amministrazione qualificava l’opera come demolizione e ricostruzione con ampliamento, realizzata in assenza di titolo edilizio e delle prescritte autorizzazioni paesaggistiche, adottando prima la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 e poi l’ingiunzione di demolizione e ripristino ex art. 31 del medesimo d.P.R. Il TAR Lombardia respingeva il ricorso, ritenendo corretta la qualificazione dell’intervento e vincolato l’esercizio del potere repressivo. La società proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la sentenza per aver travisato i fatti e mal qualificato l’intervento, escludendone la riconducibilità alla ristrutturazione edilizia. L’appellante valorizza una relazione di un tecnico strutturista, dalla quale emergerebbe l’impossibilità tecnica, per ragioni di sicurezza e stabilità statica, di procedere alla demolizione integrale del solaio del primo piano.
Il Collegio dichiara il motivo manifestamente infondato. L’appellante pretende di valorizzare, ai fini del giudizio di legittimità dell’ordine impugnato, circostanze sopravvenute alla sua emanazione e attinenti alla fase esecutiva. Per il principio del tempus regit actum, la validità del provvedimento — tanto più ove espressione di un potere rigidamente vincolato — va scrutinata con esclusivo riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.
La relazione del tecnico strutturista, lungi dal mettere in discussione i presupposti dell’ordinanza, si limita a valutare la fattibilità tecnica delle demolizioni ai fini del ripristino. L’asserita impossibilità di rimozione integrale della sopraelevazione non incide sulla qualificazione urbanistico-edilizia dell’abuso né sulla legittimità dell’ordine, ancorata alla situazione accertata al momento del sopralluogo. Le difficoltà tecniche del ripristino potranno assumere rilievo nella successiva fase di verifica dell’ottemperanza (Cons. Stato, sez. VII, n. 9572 del 2023).
Il secondo motivo investe la determinazione dell’area suscettibile di acquisizione in caso di inottemperanza, lamentando l’assenza di istruttoria e motivazione sull’esigenza di acquisire un’area ulteriore. Il motivo è infondato: secondo la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sez. VI, n. 4563 del 2023; n. 9572 del 2023), l’individuazione dell’area da acquisire esula dai contenuti propri del provvedimento ripristinatorio, sicché la sua imprecisa o inadeguata indicazione, afferendo a una componente non essenziale, non ne inficia la legittimità. La puntuale perimetrazione dell’area ulteriore, entro il limite del decuplo della superficie abusiva, attiene alla fase dell’accertamento dell’inottemperanza.
L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione delle particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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