Piano attuativo scaduto e obbligo del contributo FoRPA sugli edifici di completamento (Cons. Stato n. 2311 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il piano attuativo decaduto per decorso del termine di esecuzione conserva efficacia a tempo indeterminato esclusivamente per gli aspetti conformativi del territorio, ossia per allineamenti e prescrizioni di zona, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 1150/1942. Esso non può costituire il fondamento del rilascio dei titoli edilizi necessari al compimento delle opere ivi previste. Ne consegue che gli interventi realizzati dopo la scadenza attuano un nuovo piano, ancorché preordinato al completamento dell’edificazione originaria, e non ricadono nella clausola di salvaguardia dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 37/2012, con conseguente assoggettamento al contributo FoRPA previsto dall’art. 26 bis della l.r. Liguria n. 38/2007. Gli atti di determinazione e liquidazione del contributo hanno natura ricognitiva e contabile e non richiedono puntuale motivazione, quando si conformano ai parametri regolamentari.
Il Fatto
La società appellante è subentrata nella titolarità di un’area interessata da uno strumento urbanistico attuativo approvato nel 1999 e convenzionato nel 2004, destinato alla costruzione di undici edifici a prevalente destinazione residenziale. La società ha realizzato cinque fabbricati e parte delle opere di urbanizzazione.
Nel 2022 ha presentato un progetto per traslare sei fabbricati ancora da costruire fuori dalla fascia di rispetto fluviale, invertendone la posizione con la viabilità pubblica e i parcheggi. Il progetto è stato approvato e ha condotto a una nuova convenzione urbanistica. A fronte delle istanze di permesso di costruire, il Comune ha chiesto il pagamento del contributo FoRPA. Il TAR Liguria ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti; la società ha appellato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina tre censure. La prima investe l’affermazione del TAR secondo cui il progetto 2022 avrebbe modificato sostanzialmente il piano originario. Il Consiglio di Stato la dichiara inammissibile: le affermazioni criticate non integrano il principio di diritto posto a fondamento della decisione e costituiscono un mero obiter dictum, privo di autonoma portata decisoria e lesiva. Difetta quindi l’interesse ad impugnarle.
La seconda censura riguarda la qualificazione dei titoli edilizi come attuativi di un nuovo piano anziché di una variante di quello del 1999. L’appellante sostiene che il piano scaduto resterebbe operante nei limiti dell’art. 17 della legge n. 1150/1942. La Corte respinge la tesi: la stessa giurisprudenza richiamata conferma che il piano non più efficace resta fermo solo per gli aspetti conformativi, senza poter fondare il rilascio dei titoli. Il piano del 2022 costituisce giuridicamente un nuovo piano, benché sul piano fattuale sia preordinato a completare l’edificazione. Diventa perciò ininfluente l’accertamento sulla sostanzialità o meno della modifica.
La terza censura attiene al dedotto difetto di motivazione degli atti. La Corte richiama i principi dell’Adunanza plenaria n. 12 del 2018: il contributo di costruzione dà luogo a un rapporto debito-credito di diritto pubblico, la cui imposizione si risolve in un atto ricognitivo e contabile, non autoritativo. Non occorre quindi puntuale motivazione quando l’amministrazione si conformi ai parametri tabellari.
Ne derivano due corollari. Non rileva la mancata richiesta del contributo per i permessi rilasciati nel 2017 e nel 2019, invocata come contraddittorietà della condotta comunale. Non rileva nemmeno la qualificazione degli interventi come “residua attuazione” contenuta nella delibera di Giunta e nella convenzione: si tratta di un dato storico, che non muta la qualificazione giuridica della fattispecie. L’obbligo di versare il contributo dipende dall’oggettiva sussumibilità del caso concreto nella previsione regionale, non dalle scelte dell’ente. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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