Ordine di demolizione atto dovuto e irrilevanza del tempo trascorso (TAR Lazio n. 285 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo costituisce atto dovuto e a contenuto rigorosamente vincolato: la sua legittimità non richiede la motivazione in ordine all’attualità dell’interesse pubblico alla rimozione, né la comparazione con l’affidamento del privato. Il lungo tempo intercorrente tra la realizzazione dell’opera e il provvedimento sanzionatorio non inficia la legittimità di quest’ultimo, perché il protrarsi dell’inerzia amministrativa non ingenera alcun affidamento tutelabile e anzi rafforza il carattere abusivo. Sul privato che contesti la data di realizzazione grava l’onere della prova, secondo il principio di vicinanza della prova, mediante atti e documenti inconfutabili. L’ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata quando descrive le opere abusive e le ragioni della loro abusività.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di due manufatti siti nel territorio del Comune di Frosinone, ha impugnato l’ordinanza di demolizione adottata dall’Ente, unitamente agli atti presupposti del procedimento. I beni erano pervenuti alla ricorrente per disposizione testamentaria del genitore; l’Amministrazione ne aveva accertato l’abusività in esito a un sopralluogo, rilevando che il corpo denominato n. 1, addossato al lato sud del fienile, e la c.d. baracca non risultavano dalle aerofotogrammetrie del 1967 e del 1971.

La ricorrente ha dedotto vizi procedimentali, l’ampliamento dell’oggetto dell’indagine rispetto all’atto di avvio, il difetto di motivazione e l’assenza di data certa degli abusi, sostenendo la risalenza dei manufatti a epoca anteriore al 1967 e il carattere accessorio della baracca. Ha inoltre contestato la sanzione pecuniaria e chiesto il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio, richiamando l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e la necessità di situazioni eccezionali, non ravvisabili a fronte di un procedimento già risalente e di un’autotutela dall’esito incerto.

Quanto ai vizi procedimentali, il Tribunale ha osservato che la comunicazione di avvio è stata inoltrata e che la ricorrente ha presentato osservazioni. L’attività repressiva degli illeciti edilizi è esercitata d’ufficio, ha natura vincolata e non è obbligatoria la comunicazione di avvio: non è configurabile un interesse protetto alla partecipazione procedimentale, non trovando spazio istanze di parte. Il verbale di sopralluogo è atto endoprocedimentale privo di portata lesiva e non impone alcun termine dilatorio. Quanto all’oggetto dell’indagine, la comunicazione del 2019 ha riguardato esattamente le contestazioni sfociate nell’ordine di demolizione; a fronte dell’esposto del vicino, l’Amministrazione aveva il potere e il dovere di accertare lo stato legittimo degli immobili.

Richiamato l’art. 27 d.P.R. 380/2001, il Collegio ha ribadito che, constatato l’abuso, l’Amministrazione non ha altra scelta che adottare la sanzione demolitoria, salvo fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34 TU edilizia o accertamento di conformità ex art. 36, soluzioni non percorse. L’atto non richiede motivazione sull’an del potere, e la lunga durata dell’opera priva di titolo ne rafforza il carattere abusivo (cfr. Cons. Stato n. 9826/2024). La natura vincolata esclude il sindacato di ragionevolezza, proprio dei soli provvedimenti discrezionali.

Sul merito, il Collegio ha confermato il riparto dell’onere probatorio: solo il privato può fornire elementi inconfutabili sull’epoca di realizzazione (cfr. Cons. Stato n. 8792/2024). Le dichiarazioni sostitutive e le fatture del 1963 non sono idonee, né rileva la DIA del 2004, priva di efficacia sanante. La foto del 1943 non consente identificazioni certe; la foto “anni 60”, priva di data certa, coincide con lo stato del 2002, che mostrava al lato sud una mera tettoia. Quanto alla baracca di circa 26 mq, essa richiede il permesso di costruire e non è qualificabile come pertinenza.

Infine, il Collegio ha ritenuto infondata la contestazione della sanzione pecuniaria e, richiamato l’art. 1, comma 813, legge n. 207 del 2024 e l’Adunanza Plenaria n. 3/2025, ha condannato la ricorrente al pagamento del doppio del contributo unificato per il superamento dei limiti dimensionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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