Ordine di demolizione atto vincolato legittimo nonostante sequestro penale (Cons. Stato n. 247 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’immobile abusivo costituisce atto vincolato e non richiede una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico, essendo l’interesse al ripristino della legalità in re ipsa. L’autorità comunale non ha alcun obbligo di verificare la sanabilità dell’opera ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 prima di adottare l’ingiunzione, rimettendosi l’attivazione del procedimento di accertamento di conformità all’esclusiva iniziativa dell’interessato. Il sequestro penale dell’immobile non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione, ma ne determina solo una temporanea inesecutività, con onere del destinatario di richiedere il dissequestro. Il silenzio serbato sull’istanza di sanatoria integra silenzio-rigetto, non inadempimento.

Il Fatto

Il Comune di Ottaviano ingiungeva alla ricorrente la demolizione di un manufatto realizzato senza permesso di costruire, composto da piano seminterrato e rialzato. Seguiva domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Con successiva ordinanza il Comune accertava l’inottemperanza e disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera e dell’area di sedime.

Il TAR Campania, dopo una vicenda processuale culminata nella riassunzione a seguito di annullamento della declaratoria di perenzione, respingeva ricorso e motivi aggiunti. La ricorrente proponeva appello deducendo sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul primo motivo, la Sezione ribadisce che, in mancanza della comunicazione di avvio, l’ordinanza non è per ciò solo annullabile ai sensi dell’art. 21 octies l. n. 241/1990, stante l’ineluttabilità delle misure repressive, atti dovuti a contenuto vincolato (Cons. Stato, VII, n. 8747 del 2025). La partecipazione procedimentale non avrebbe mutato l’esito.

Sulla dedotta necessità di verificare la sanabilità, la Corte esclude ogni obbligo: gli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001 impongono di reprimere l’abuso senza valutazioni, mentre l’art. 36 rimette l’iniziativa alla parte. La presentazione dell’istanza non rende illegittimo l’ordine già adottato, ma ne sospende temporaneamente l’efficacia, ponendolo in quiescenza.

Il motivo sulla carenza motivazionale è infondato: il provvedimento reca analitica descrizione delle opere e della particella. L’interesse pubblico alla rimozione è in re ipsa e l’ordine, atto vincolato, non richiede comparazione con gli interessi privati, non essendo configurabile alcun affidamento alla conservazione di una situazione abusiva (Cons. Stato, IV, n. 5788 del 2017).

Quanto al sequestro penale, la Corte conferma che non determina l’illegittimità dell’ordinanza, ma solo una inefficacia temporanea destinata a cessare con il dissequestro, che è onere dell’interessato richiedere (Cons. Stato, VI, n. 10495 del 2023). Nel caso di specie l’ordine era stato reiterato dal giudice penale.

Sull’istanza di sanatoria, il silenzio del Comune vale silenzio-rigetto, non inadempimento: decorso il termine, il diniego tacito è impugnabile e l’ingiunzione diviene eseguibile senza nuovi atti (Cons. Stato, VI, n. 2980 del 2020). L’acquisizione al patrimonio è atto dovuto, privo di discrezionalità, subordinato al solo accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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