Demolizione di bene culturale: competenza esclusiva della Soprintendenza (TAR Lazio n. 58 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi della disciplina di tutela dei beni culturali, la competenza ad adottare l’ordine di demolizione e di rimessione in pristino spetta in via espressa ed esclusiva al Soprintendente, ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 42/2004. Il comune è pertanto incompetente ad emanare l’ingiunzione demolitoria, che va annullata per tale assorbente ragione. I poteri di vigilanza e ispezione, così come l’adozione delle misure di protezione e conservazione, sono riservati ai competenti organi ministeriali. Il vizio di competenza assorbe ogni ulteriore censura.

Il Fatto

Il ricorrente, ente gestore di un immobile sottoposto a vincolo di interesse culturale con decreto ministeriale del 1991, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha disposto la rimozione del solaio di copertura, di un cordolo perimetrale e della struttura interna in acciaio, qualificando tali opere come abusive sulla base di una relazione del NIPAAF.

Il ricorrente ha dedotto l’incompetenza dell’amministrazione comunale, essendo l’immobile vincolato e dunque spettando l’ordine di demolizione alla Soprintendenza, oltre all’infondatezza nel merito dei rilievi, risultando gli interventi strumentali alla stabilità e conservazione del bene. La società venditrice del bene ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare l’eccezione della società alienante. Questa non è controinteressato formale, non essendo individuata nel provvedimento e non avendo alcun interesse apprezzabile alla conservazione dell’atto, coincidendo anzi il suo interesse con quello della ricorrente all’annullamento. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva è quindi fondata.

Nel merito, il Collegio rileva che è pacifico come il bene attinto dall’ordinanza sia sottoposto a vincolo per interesse culturale. Richiamando Cons. Stato n. 2174/2020 e TAR Toscana n. 57/2021, il Tribunale osserva che il d.lgs. n. 42/2004 riserva ai competenti organi ministeriali i poteri di vigilanza, ispezione, protezione e conservazione sui beni culturali.

Conforme è la disciplina dell’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, che attribuisce in modo espresso ed esclusivo al Soprintendente la competenza ad adottare, sussistendone i presupposti, le ordinanze di demolizione e rimessione in pristino per le opere abusive realizzate su immobili dichiarati di interesse particolarmente importante.

Alla luce di tali disposizioni, l’ordinanza impugnata promana da un soggetto amministrativo — il Comune — incompetente ad adottarla e va pertanto annullata. Il carattere assorbente del rilevato difetto di competenza esime il Collegio dall’esame dell’ulteriore motivo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del Comune; sono invece compensate con il Ministero e con la società alienante. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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