L’inerzia della P.A. sul pagamento delle spese di lite integra inottemperanza (TAR Marche n. 57 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore del difensore antistatario, è suscettibile di esecuzione attraverso il giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza in copia conforme, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione integra inottemperanza. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata comporta l’applicazione del principio di non contestazione ex art. 64 cod. proc. amm. in ordine alle censure del ricorrente. Il giudice amministrativo ordina il compimento degli atti esecutivi, assegna un termine e nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore antistatario nel giudizio definito dalla sentenza TAR Marche n. 773/2023, chiede l’ottemperanza a quella decisione. Il Comune, in quell’occasione parte resistente, era stato condannato al pagamento delle spese di lite a favore della parte privata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre al rimborso del contributo unificato.

Notificata la sentenza in copia conforme, il ricorrente rileva il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. L’Amministrazione resta inerte e non versa le somme liquidate, pari a complessivi euro 3.042,00. Il ricorso per ottemperanza viene notificato e depositato; l’Amministrazione intimata non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento del contenuto della sentenza da eseguire, che ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario, e al rimborso del contributo unificato.

La mancata costituzione dell’Amministrazione intimata non è neutra sul piano probatorio. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR afferma che l’assenza di ogni difesa comporta l’applicazione del principio di non contestazione in ordine alle censure sollevate dal ricorrente. La stessa inerzia, nonostante eventuali ordini istruttori, può valere come argomento di prova sfavorevole ex art. 64, comma 4, cod. proc. amm., dovendosi dedurre che l’Amministrazione non avesse difese utili da opporre.

Su queste basi il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina al Comune il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione alla sentenza e dispone la materiale liquidazione, in favore dell’avvocato antistatario, della somma complessiva già quantificata, qualora non vi si sia già provveduto nelle more del giudizio.

Il Collegio assegna un termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Segretario comunale, che assumerà le funzioni solo se formalmente investito dal creditore e provvederà entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario, incluse variazioni di bilancio e stipula di mutui.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, l’inadempimento non essendo controverso al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento, liquidato in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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