Sufficienza degli indizi e discrezionalità del Questore nell’ammonimento (TAR Sardegna n. 192 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, come convertito, ha natura cautelare e preventiva e non sanzionatoria. Il suo presupposto non è la prova piena della responsabilità per il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen., ma la sussistenza di elementi indiziari dai quali desumere, con adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o molesto, avvertito come tale dal destinatario e idoneo a determinare uno stato di ansia o di paura. La valutazione è rimessa all’ampia discrezionalità del Questore e non richiede l’esatta integrazione di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie penale. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della manifesta irragionevolezza, sproporzione o insussistenza dei presupposti, secondo la logica dimostrativa a base indiziaria e probabilistica propria del diritto amministrativo della prevenzione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore, su istanza della sua ex convivente, lo ha ammonito a mutare condotta. La relazione sentimentale, protrattasi per oltre vent’anni, si era interrotta nell’ottobre 2020, quando il ricorrente aveva invitato la donna a lasciare l’abitazione di sua proprietà. Seguiva una diffida del procuratore della donna a interrompere asserite condotte diffamatorie, poi la comunicazione di avvio del procedimento di ammonimento, le memorie difensive del ricorrente e la sua audizione in Questura.

Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, l’errata valutazione dei fatti e il difetto di istruttoria e di motivazione. A suo avviso l’ammonimento si fondava su due soli incontri fortuiti in piazza, nei quali non si era rivolto alla donna, e su una versione unilaterale dei fatti recepita senza riscontri. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. Esperita l’istruttoria con ordinanza presidenziale, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul piano del fatto rileva che le circostanze riferite dalla controinteressata non si esauriscono in due incontri casuali: l’istanza richiama continui pedinamenti, appostamenti sotto l’abitazione, comparse improvvise e contumelie, e trova riscontro nelle dichiarazioni della suocera e di una stretta conoscente, nonché negli accertamenti dei Carabinieri che hanno acquisito ulteriori elementi indiziari.

In diritto il Tribunale richiama l’orientamento consolidato, anche della stessa Sezione, secondo cui il presupposto dell’ammonimento è costituito dai medesimi comportamenti che integrano il reato di atti persecutori, consistenti in condotte reiterate, minacce o molestie atte a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero a costringere ad alterare le proprie abitudini di vita. La misura svolge una funzione di prevenzione e dissuasione, in ragione dell’allarme sociale che il superamento della soglia di rispetto della libertà e dignità altrui genera.

Il punto centrale è la natura della valutazione. L’ammonimento presuppone non la prova richiesta ai fini della condanna penale, ma soli elementi indiziari dai quali desumere, con adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo. Il giudizio amministrativo è prognostico ed ex ante, diretto non a stabilire una responsabilità ma a prevenire la commissione di reati. Ne consegue che non rileva l’esatta integrazione della fattispecie di cui all’art. 612-bis cod. pen. in tutti i suoi elementi, né un’eventuale successiva assoluzione penale, in virtù del principio del tempus regit actum.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio ritiene tutt’altro che irragionevole che la Questura abbia considerato i comportamenti addebitati al ricorrente idonei a determinare nella donna una condizione percepita come persecutoria, con disagio psicologico, ansia e timore. Assume rilievo anche la modifica delle abitudini di vita, evincibile dall’istanza, e il fatto che fino alla notifica dell’avvio del procedimento il ricorrente avesse la disponibilità di armi e munizioni, poi ritirate in via cautelativa.

Quanto al dedotto difetto istruttorio, il Tribunale osserva che la Questura ha esaminato e dato conto in motivazione non solo delle dichiarazioni della persona offesa, ma anche di quelle dei due soggetti informati, ritenute attendibili e idonee a rendere verosimile il racconto, e ha vagliato le memorie del ricorrente. Il provvedimento resiste dunque alle censure e il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione delle peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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