Ordine di demolizione a più comproprietari e garanzie partecipative (TAR Sicilia n. 1523 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere abusive costituisce espressione di un potere vincolato, sicché non è soggetto alla comunicazione di avvio del procedimento e alle garanzie partecipative di cui all’art. 7 e art. 10 della legge n. 241 del 1990. La mancata notificazione dell’ingiunzione a tutti i comproprietari non integra un vizio di legittimità del provvedimento, ma ne determina l’inefficacia limitatamente ai soggetti non raggiunti dalla notifica, i quali possono impugnarlo entro il termine decorrente dalla piena conoscenza. Le conseguenze della notificazione incompleta assumono rilievo solo rispetto al successivo provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, che presuppone la notifica dell’ordine demolitorio a tutti i proprietari.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Valverde ha ingiunto la demolizione di due fabbricati asseritamente realizzati in assenza di titolo edilizio, in zona territoriale omogenea “D”. I beni, provenienti da successione mortis causa, erano stati oggetto di un giudizio di divisione mai attuato mediante frazionamento e intestazione esclusiva, restando in comproprietà tra gli eredi.

Il ricorso ha dedotto la violazione degli obblighi partecipativi, la mancata notifica dell’ordinanza a tutti i comproprietari e la lesione del termine per controdedurre. Il Comune si è costituito, rappresentando di avere nelle more notificato le ingiunzioni a tutti gli altri comproprietari risultanti dai pubblici registri.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto tutti i motivi. Sul primo, relativo al giusto procedimento, ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui l’ordinanza di demolizione non necessita della previa comunicazione di avvio, perché la natura vincolata del potere impedisce all’Amministrazione di compiere valutazioni di interesse pubblico sulla conservazione del bene. La giurisprudenza citata — C.G.A.R.S. n. 360 del 2022, Cons. Stato n. 2523 del 2022 e n. 7197 del 2021, TAR Salerno n. 1077 del 2022 — esclude che l’attività vincolata sia assistita da particolari garanzie partecipative. Il Tribunale ha inoltre rilevato che, in atti, risultava la nota del 14 novembre 2023 con cui l’ente aveva comunicato a tutti i comproprietari l’avvio del procedimento sanzionatorio.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha qualificato la notificazione incompleta come causa di mera inefficacia del provvedimento verso i soggetti non raggiunti, e non di illegittimità dello stesso. Ha richiamato Cons. Stato n. 2813 del 2020 e TAR Campania n. 2992 del 2011, secondo cui i comproprietari pretermessi possono far valere le proprie ragioni entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell’ingiunzione.

Il Collegio ha precisato che le uniche conseguenze della notifica incompleta riguardano il successivo provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, non ancora adottato. Sul punto ha richiamato Cons. Stato n. 7008 del 2020: l’acquisizione gratuita ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 presuppone che l’ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, non essendo ammissibile una spoliazione pro quota.

Il terzo motivo è stato respinto sul duplice rilievo che nessun termine per controdedurre è invocabile a fronte di un ordine vincolato e che, in ogni caso, tra la notifica dell’avvio del procedimento e l’ordinanza erano decorsi sessantasette giorni senza che la ricorrente avesse depositato scritti difensivi. Il ricorso è stato dichiarato infondato, con condanna alle spese liquidate in duemila euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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